Citazione di: Esprit Libre il 28 Gen 2011, 10:08
Chi si ostina col Flaminio proprio non sa cosa dice.
Chi si ostina a sognare un bello stadio costruito nella valle degli orti non si è forse reso conto che la situazione è cambiata e di molto.
Del resto, nella legge sugli stadi in discussione in Parlamento ci sono un paio di norme che fanno al caso nostro:
- una disposizione che prevede il finanziamento delle opere (art. 7 agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo) (ma pare che non si siano soldi stanziati).
- una disposizione che consente con DIA di modificare gli stadi attualmente esistenti assegnati
Proprio quest'ultima disposizione, frutto della inesauribile fantasia del legislatore che va sempre in soccorso di chi ne ha (tanto) bisogno" può essere definita come la norma-flaminio.
il sottoscrivente FISH fa presente una un paio di elementi a titolo informativo
La norma da me citata, del disegno di legge attualmente in discussione all'articolo 6 (che riporto sotto integralmente) discipilina la facoltà dei comuni di cedere la proprietà degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali (o il relativo diritto di superficie), a titolo oneroso, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente, attraverso affidamento diretto, per periodi non inferiori a 50 anni.
Nell'atto di cessione, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata.
Inoltre, per quanto concerne lo stadio Flaminio va ricordato che:
- l'impianto è di proprietà del Comune di Roma
- l'impianto rientra nella categoria dei Grandi Impianti (Impianti Sportivi di grandi dimensioni abilitati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche nazionali ed internazionali) secondo quanto recita la delibera del Consiglio Comunale n.170 del 2002
- la concessione di tali Impianti può avvenire solo tramite avviso pubblico con successiva valutazione da parte di una commissione tecnico amministrativa dei progetti dal punto di vista tecnico sportivo e conseguente attribuzione di punteggio alle singole domande per la redazione di una graduatoria;
- L'affidamento può inoltre essere disposto in maniera diretta, soltanto in favore del Coni e delle Federazioni Sportive riconosciute dallo stesso.
- attualmente l'impianto è in gestione provvisoria alla Coni Servizi che sta per darlo in affidamento alla Federazione Italiana Rugby (in corso di redazione il progetto di ampliamento).
Quindi, l'innovazione normativa che si verificherebbe con la legge attualmente in discussione permetterebbe al Comune di affidare 'impianto alla società sportiva che ne abbia "l'uso prevalente".
Peraltro, in precedenza, l'attuale Delegato allo sport del Comune di Roma ha fatto presente che la SSLazio può accordarsi con il concessionario per una gestione comune formulando una domanda di acquisto al Comune di Roma ai fini della patrimonializzazione, tema a cui sono legate le Società Sportive come la S.S. Lazio 1900 quotata in Borsa.
DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE IN MATERIA DI NUOVI STADI.
Art. 6.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).
1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.
4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Per concludere mi piace citare le parole di Kim Gordon
Citazione di: Kim Gordon il 28 Gen 2011, 11:01
c'era (ora non c'è più) la possibiltà di costruire un alleanza economica o con uno sponsor, oppure con i Tifosi, per aggiudicarsi il Flaminio e dare alla ssLAzio la casa che si merita, per Tradizione, per Blasone.
in più per la Città sarebbe stato un salto in avanti, offrire uno stadio raggiungibile solo attraverso i mezzi publici, rafforzati per l'occasione.
un concetto di fruizione di città svincolato dall'uso delle macchine avrebbe fatto meglio che 500000 mila pannelli solari.
Caro Kim, la possibilità c'è, manca la volontà politica (amm.zione comunale e forze politiche presenti in consiglio) e imprenditoriale (costruttori romani). Ma la possibilità c'è.
A questo punto, buona mobilità sostenibile a tutti.