Citazione di: BomberMax il 30 Lug 2013, 16:25
bella Piersy 
...so riusciti a di'..."ma non solo loro" LDLMV
Cmq presa dal sito di radio6
Roma, 29 luglio 2013 - "Rilevato che le indagini sono ormai in fase molto avanzata, essendo stati interrogati gli indagati raggiunti dalla misura emessa il 23 maggio 2012...cosicché appare prospettabile in tempi brevi solo l'interrogatorio di Gegic che ha preannunciato di voler rientrare dal luogo in cui si trova per rendere dichiarazioni, peraltro già anticipate in alcune interviste...Rilevato che, in tale situazione, il mantenimento delle misure cautelari appare diventato sostanzialmente inutile...". Con queste motivazioni, nell'ordinanza di scarcerazione del 14 giugno 2012, il gip di Cremona Guido Salvini, libera l'allora vice capitano della Lazio, Stefano Mauri, senza alcuna restrizione, tanto che il calciatore si recherà subito a Formentera. I giorni di reclusione per il numero 6 restano forse l'ostacolo maggiore da superare in vista della prossima pronuncia della Commissione Disciplinare, le immagini del centrocampista fuori da Ca' del Ferro, come hanno colpito l'uomo della strada, rischiano di entrare in questo dibattito. Detto che Gegic, sia alla Gazzetta dello Sport, proprio nel colloquio segnalato nella suddetta ordinanza (9 giugno 2012, in stato di libertà, ndr), sia al pm di Cremona, Di Martino, nell'interrogatorio dell'11 dicembre 2012, nega di essere a conoscenza di fatti inerenti Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, e che le indagini nel giugno 2012 erano così avanzate che a marzo 2013 Di Martino ha chiesto una proroga di sei mesi, per tutti questi motivi era, è, e sarà lecito a maggior ragione se non emergeranno nuove prove a carico di Mauri, calare un poker di domande: perché Mauri è stato in carcere? perché è stato liberato da chi lo riteneva un associato a delinquere, senza che ci fosse un'istanza di scarcerazione dei suoi legali e a sole 24 ore dallo scadenza per la pronuncia del Riesame di Brescia, quello sì adito dalla difesa del laziale? perché il Riesame ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dai legali del biancoceleste, Melandri e Buceti?; cosa ha affermato il Riesame, quando ha ritenuto ammissibile il ricorso degli altri indagati a Cremona in merito alla legittimità del carcere? Andiamo in ordine partendo dal primo quesito. Visti i rumors reiterati e insistenti, la mattina del 28 maggio Mauri si consegna a Ca' del Ferro, vuole essere interrogato anche senza leggere l'ordinanza d'arresto, ma le manette scattano per associazione a delinquere finalzzata alla frode sportiva, per l'accusa è alla costante ricerca di squadre disposte a perdere le partite con la Lazio, con un fine doppio: arrivare ai preliminari di Champions; scommettere sulle partite alterate. Mauri viene arrestato grazie alla contestazione del 416 del codice penale, senza l'associazione niente ferri e, probabilmente, processo celebrato in sede altra da Cremona. Proprio la suddetta fattispecie, è solo un'ipotesi, e siamo alla seconda risposta, potrebbe aver pesato nella scarcerazione "intrinseca" di Mauri firmata dal gip, considerato che il giocatore, il 30 maggio davanti a Salvini, rispetto a quanto dichiarato in Procura Federale il 13 aprile 2012, in più ammette solo l'uso di una scheda intestata a Samantha Romano. Se il Riesame si fosse pronunciato, dando ragione al ricorrente, Mauri avrebbe avuto uno strumento prezioso per chiedere di essere giudicato a Roma o a Tivoli (competente se Formello venisse considerato il luogo nel quale si sarebbe consumato il reato, vedi presunto incontro con Ilievsky e Zamperini, ndr), senza dimenticare le conseguenze circa la richiesta di riscarcimento in caso di prosciglimento alla fine di un eventuale processo penale. Arriviamo al terzo interrogativo inerente il ricorso sulla fondatezza del carcere presentato dai legali del brianzolo, prima al Riesame di Brescia – il 7 giugno 2012 – quindi in Cassazione, il 27 giugno 2012. Partendo dal primo, il collegio presieduto da Michele Mocciola, il 18 giugno dichiara l'inammisibilità del ricorso "per sopraggiunta carenza di interesse", ovvero, essendo Mauri tornato libero, il Riesame, rifacendosi alle ultime pronunce in Cassazione, non ravvede gli estremi per pronunciarsi ma, giova sottolinearlo, non entra assolutamente nel merito. Buceti e Melandri non si arrendono, ma la terza sezione penale della Suprema Corte, aderendo al Riesame, ma soprattutto a se stessa, l'11 dicembre scorso, definisce il ricorso "inammissibile", ricordando come l'articolo 568 del codice di procedura penale, "richiede che per proporre impugnazione vi si abbia interesse, rendendosi così necessaria una verifica della sua attualità e concretezza, che non può però risolversi nella sola astratta pretesa all'esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva quindi di pratica incidenza sull'economia del procedimento". Anche Piazza Cavour non entra in alcun modo nel merito della fattispecie, ovvero nessun tribunale terzo, alla data odierna, dopo la liberazione di Mauri del 14 giugno firmata Salvini, ha individuato i requisiti che giustificassero il carcere per Mauri. Last but not least, proviamo a vedere come il Riesame di Brescia – il collegio è sempre composto dal presidente Mocciola, giudici Stefana e Guerrerio (Medioli Devoto per Bertani) – ha motivato le pronunce che hanno rimesso in libertà sia Marco Turati sia Cristian Bertani, dispositivi presenti nelle stesse ordinanze rispettivamente di Mauri e Milanetto. Giova ricordare che Turati ha ammesso di aver partecipato alle manipolazioni di Ancona-Albinoleffe e Grosseto-Reggina, riferendo anche della frode in Salernitana-Grosseto, è quindi un reo confesso e arriva al Riesame con l'obbligo di firma due volte la settimana, restrizione che determina la pronuncia del collegio bresciano, diversamente da Mauri che non aveva alcuna limitazione alla libertà personale. Turati per l'accusa fa parte dell'associazione con Ilievsky, Gegic, Tisci e Zamperini, sodalizio malavitoso riconosciuto dal Riesame, ma Turati è un associato? "La consumazione di singoli reati fine non comporta l'adesione al sodalizio perché occorre un compendio grave in termini di consapevole contributo", ovvero alterare una o più partite non determina l'associazione, e ancora, il fatto che Turati alteri solo le partite in cui gioca "individua nello stesso non tanto un partecipe del gruppo avente compiti connessi all'operatività ampia dell'associazione (ovvero interessata a truccare un ampio numero di eventi, ndr), quanto un destinatario delle offerte illecite di quel sodalizio". Dopo aver scritto che "ai limiti estrinseci dell'accusa così come formulata si aggiunge la carenza probatoria comunque dimostrativa di quell'adesione", leggi scarni riscontri presenti nell'ordinanza del 22 maggio 2012, il dispositivo dedica spazio alle accuse di Gervasoni, proprio lui!(ci perdoni Piccinini, ndr). "Quanto alle accuse mosse da Gervasoni, rileva il collegio che quelle dichiarazioni accusatorie non attengono ad episodi ai quali è stato coinvolto lo stesso Gervasoni, bensì a mere notizie che quest'ultimo ha appreso da Gegic, e la portata di questa allegazione ha, OVVIAMENTE, un valore indiziario minimo perché rinvia a confidenze altrui per nulla verificate allo stato (Gegic si costituirà il 26 novembre, ndr)"; se il collegio si fosse pronunciato su Mauri il de relato di Gervasoni avrebbe avuto la stessa risibile valenza. Il 18 giugno l'avvocato Mattia Grassani presenta il ricorso al Riesame di Brescia per Omar Milanetto e Cristian Bertani, il 28 giugno l'istanza per l'ex genoano è dichiarata inammissibile "per sopraggiunta carenza di interesse", stessa identica motivazione addotta per Mauri; Bertani invece può sorridere, la custodia cautelare vine ritenuta infondata tanto che il calciatore del Novara lascia gli arresti domiciliari. Ma perché il Riesame non giudica sufficienti gli elementi sostenuti da Salvini nella sua ordinanza? Il collegio ribadisce che "la consumazione di singoli reati-fine non comporta la prova dell'adesione al sodalizio criminoso", poi passa a illustrare cosa serve per manipolare un risultato. "Non è di poco conto che, essendo competizioni a squadre e ciascuna con 11 giocatori, il fine di un esito pilotato richiede, nella quasi totalità dei casi, il coinvolgimento di più di un giocatore, infedele perchè la manipolazione abbia un'accettabile percentuale di riuscita", quindi per combinare una partita servono più atleti di entrambe le squadre; il collegio poi spiega che anche il fattore della continuità determina o meno l'adesione all'associazione. "Ed invero, il numero circoscritto di competizioni alla cui manipolazione avrebbe contribuito Bertani e la concentrazione di due eventi sportivi nell'arco temporale di circa un mese (Mauri è indagato per due match racchiusi in ben lunghi 8 giorni, 14-22 maggio, ndr) di per sé già delimita fortemente l'asserito accordo illecito tra il giocatore del Novara e taluni della compagine delittuosa...di talché gli stessi aspetti fattuali della contestazione contraddicono l'aspetto associativo". Il Riesame sembra bacchettare gli inquirenti di Cremona, si legge infatti: "E' assente qualsivoglia materiale intercettativo da cui trarre elementi indiziari a carico del ricorrente", e, colpo di scena signore e signori, anche Bertani ha una scheda intestata ad un'altra persona, leggiamo il parere del collegio. "La dettagliata riocostruzione del G.I.P., quanto ai contatti telefonici tra la sim attribuita al ricorrente e i sodali Ilievsky e altri (Mauri parla solo con Zamperini, ndr), nonché la ricostruzione offerta dal Pubblico Ministero circa le TRIANGOLAZIONI di questi contatti telefonici (quale la differenza con Mauri? ndr) concomitanti con le competizioni o la collocazione spaziale di Bertani, può valere, eventualmente, a confortare l'ipotesi accusatoria circa il concorso del ricorrente negli accordi corruttivi (ovvero la partecipazione al singolo illecito, ndr), ma non hanno una valenza grave in ordine al delitto associativo". Ovvero, il possesso di una sim dedicata e un'eventuale collocazione in un luogo tramite le famose celle dei gestori telefonici, non bastano per imputare l'associazione a delinquere. L'organo presieduto da Mocciola dettaglia ancora il pensiero sulla scheda dedicata: "L'assenza al materiale in esame del contenuto delle conversazioni impedisce di apprendere se l'accordo era finalizzato all'alterazione di quegli specifici episodi, ovvero se i contatti avessero una gittata più ampia, e nel senso dell'ipotesi d'accusa". Il sipario del Riesame è dedicato al de relato di Gervasoni, "la valenza di tale allegazione ha, OVVIAMENTE, un valore indiziario minimo perchè rinvia a confidenze altrui (Gegic, ndr), per nulla verificate allo stato". Tirando le fila, leggendo le pronunce del Riesame e applicandole con una sorta di de relato al caso di Mauri, sostenere ancora che il collegio avrebbe ritenuto fondata la custodia cautelare del laziale sarebbe come credere che, per indagare sulle presunte combine delle squadre della massima serie italiana, un inquirente possa chiedere suggerimenti, in primis, ad un dirigente di un club di serie A: non può accadere, no. Gianluca La Penna, Radiosei
Ora a parte le cose note e strasviscerate, sono interessanti i due passaggi (x Fiammetta non so' quanto veri o romanzati ) sulle motivazioni del riesame di brescia sull'inamissibilita' della custodia cautelare di Turati e Bertani e la loro lettura contestualizzandola sul caso Mauri.