4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie A del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuta copertura dell'eccedenza di costo, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche e l'eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone: a) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC;