Nelle "Carte Federali" della FIGC si rintraccia il vincolo di giustizia all'art. 30 c. 2 Statuto FIGC che recita:
"I soggetti di cui al comma precedente(ndr. I Tesserati FIGC) , in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico."
Anche il Codice di Giustizia sportiva parla di sanzioni nei confronti della violazione della clausola compromissoria all'art. 15
1. "I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:
a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche."
Nella seconda parte della norma si fa riferimento delle sanzioni pecuniarie : "2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:
- per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00
- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.
3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio."