Citazione di: turco il 26 Lug 2012, 12:47
Mi piacerebbe sapere che tipo di difesa ha utilizzato Ventola di fronte ai giudici FIGC.
Perchè mi sembra strano che, in presenza di un sentito dire, anche in appello la pena gli sia stata confermata.
Se è così, concordo con Magnopèl, è veramente una cosa allucinante.
qui c'è tutto, buona lettura.
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/40.$plit/C_2_ContenutoGenerico_32610_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdfVI.1 gara CHIEVO - NOVARA del 30/11/2010
Secondo la Procura federale, la gara in questione è stata oggetto di una specifica attività
di alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale ad opera del noto gruppo degli
"zingari". Questi hanno messo a disposizione di VENTOLA, BERTANI e FONTANA,
all'epoca dei fatti calciatori del NOVARA, la somma di 150.000,00 euro, consegnandola
materialmente agli stessi presso l'albergo ove alloggiava la squadra in vista della gara, al
fine di garantire la realizzazione di un "over" con vittoria sul campo del Chievo, risultato
effettivamente realizzatosi. All'illecito ha contribuito anche il calciatore GERVASONI,
all'epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, che si è rivolto a BERTANI, chiedendogli di
interessarsi con gli altri colleghi, e ha creato il contatto con gli "zingari".
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese in varie occasioni da
GERVASONI dinnanzi alla A.G. di Cremona, dichiarazioni che risultano credibili e
attendibili, anche perché auto accusatorie prima ancora che di chiamata in correità di altri
soggetti e perché caratterizzate per la dovizia di particolari descrittivi e per il riferimento
preciso a una serie, nominativamente individuata, di calciatori del Novara, nei confronti dei
quali non è emerso alcun motivo di risentimento da parte di GERVASONI o un qualsiasi
interesse dello stesso al loro coinvolgimento. Va rilevato, inoltre, che GERVASONI ha
riferito anche circostanze apprese da G.A., personaggio di rilievo del gruppo degli "zingari"
che non ha alcun interesse ad accusare un calciatore piuttosto che un altro. Peraltro, la
narrazione di GERVASONI trova riscontro in ulteriori elementi, quali l'effettivo
raggiungimento del risultato concordato e la circostanza che i calciatori del NOVARA
deferiti sono risultati accomunati da rapporti di particolare confidenza, stando alle
dichiarazioni rese sul punto dal calciatore del Novara Davide DRASCEK, peraltro estraneo
alla vicenda.
In sede di interrogatorio al Gip in data 22/12/2011, infatti, GERVASONI ha dichiarato: "Io
amico di Bertani del Novara gli dissi che potevo accettare le proposte di G.A. e infatti così
andò e qualcuno degli stranieri, per l'occasione, andò ad alloggiare nell'albergo dove c'era
il Novara. Di questa squadra fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro, in quanto, se non
sbaglio, Bertani quel giorno non giocò e ci voleva l'intervento di qualcun altro."
Tale dichiarazione è stata successivamente confermata, nell'interrogatorio reso al P.M. di
Cremona in data 27/12/2011: "Ho appreso da G.A. che gli slavi offrirono 150.000 € ai
giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo con un OVER, risultato che venne
effettivamente conseguito. Ricordo di avere appreso che gli slavi si incontrarono con
VENTOLA nell'albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara (ora che
me ne fate il nome confermo dovrebbe trattarsi dell'albanese SHALA) la somma di circa
150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA.
Quanto a BERTANI fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta".
Ed ancora, nell'interrogatorio reso al P.M. di Cremona in data 12/3/2012, GERVASONI
afferma: "confermo quanto già dichiarato precisando che nell'occasione andò I.H. in
albergo per incontrarsi con i giocatori del Novara per combinare la partita. L'albergo era
quello dove solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona. Io in quell'occasione
rientrai dalla perdita che avevo subito a seguito della soffiata sbagliata di PAOLONI per la
partita Atalanta-Livorno."
Per il deferito GERVASONI è stata disposta l'applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23
e 24 CGS.
Le prove di cui sopra sono sufficienti a far ritenere che i deferiti VENTOLA e FONTANA
abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell'art. 7,
comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6.
Né può essere condivisa la considerazione della difesa di VENTOLA secondo cui
GERVASONI avrebbe reso le sue dichiarazioni al fine di ottenere gli arresti domiciliari
ovvero l'altra, non certo risolutiva, secondo cui GERVASONI si sarebbe contraddetto,
avendo dichiarato, da una parte, che per l'alterazione del risultato normalmente
prendevano 20.000,00 euro e, dall'altra, che per l'illecito sarebbero stati consegnati ben
150.000,00 euro. Peraltro, su tale ultimo punto è doveroso evidenziare che la somma in
questione, come chiarito da GERVASONI, risulta essere stata divisa tra i calciatori del
NOVARA che si erano accordati per l'illecito. I fatti attribuiti a BERTANI devono ritenersi
acclarati in via di accertamento incidentale.
Per quanto riguarda la posizione di SHALA non sussistono elementi sufficienti per ritenerlo
coinvolto nei fatti a lui addebitati, attese le incerte modalità di identificazione dello stesso
da parte di GERVASONI, con riferimento al cognome dell'incolpato, suggerito in pratica
dagli inquirenti, e alla sua nazionalità.
All'affermazione della responsabilità dei deferiti segue quella oggettiva della Società di
appartenenza NOVARA.
Della condotta del deferito GERVASONI, che integra la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e
5, con l'aggravante di cui al comma 6, risponde a titolo di responsabilità oggettiva la
Società di appartenenza PIACENZA.