Per l'avv. Gentile: sentenza Trib. Civile Roma n. 6004/2017 del 27.3.2017, rg 22306/14.
Causa Rocco c. AS Roma.
L'abbonato in un settore che è stato squalificato nel suo complesso, in occasione della partita successiva (ossia, quella per cui opera la squalifica) ha un diritto verso la Società sportiva nell'ordine ad avere: 1) accesso in un diverso settore dello stadio senza pagare; 2) ove ciò non fosse possibile (perché non vi sono posti), il rimborso della quota percentuale dell'abbonamento.
Quindi, se il Presidente della Lazio avesse impedito / vietato / ostacolato l'accesso allo Stadio agli abbonati della Nord avrebbe cagionato un danno alla società che amministra.
____________________________________
Precedente Hellas Verona di agosto
____________________________
Riunione dell'Osservatorio ante partita col Cagliari, nella quale il tema viene analizzato senza riscontrare anomalie.
______________________________
I destinatari della sanzione sportiva della squalifica successiva agli "uh uh uh " non erano i tifosi della Lazio (che per altro non potrebbero neppure esserlo, perché la giustizia sportiva punisce i tesserati) ma la Società sportiva. Ergo, non trattandosi di un provvedimento sanzionatorio pubblico individuale (= daspo al singolo "tifoso"), il Presidente della Lazio non aveva alcun diritto a impedire l'accesso agli abboniati in Nord anzi, alla luce della sentenza del Trib. di Roma aveva l'obbligo di favorirli, a meno di non dover rimborsare loro la quota dell'abbonamento per la singola partita.
_________________________________________