Citazione di: cartesio il 25 Nov 2016, 13:42
La mia sicurezza nell'enunciare le funzioni dell'eletto nasce dalla lettura della Costituzione. Art. 67:
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Sembrerebbe che l'abbia letto anche tu, visto che subito dopo scrivi
Quindi l'art. 49 stabilisce il diritto di associazione, il 67 l'assenza del vincolo di mandato. Puoi associarti con chi vuoi, essere eletto da iscritto ad un partito ed uscirne subito dopo, entrare in un altro, eccetera, senza che nessuno possa accusarti di aver violato la Costituzione.
Avrai violato la disciplina di partito... e allora? La democrazia non è obbedire ad un partito.
L'articolo 49 che ho citato non tratta di diritto di associazione in termini generali, tema che ha una diversa e più propria trattazione in un'altra disposizione costituzionale, l'articolo 18 ("
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale").
L'articolo 49 si occupa di un particolare tipo di associazione, i partiti politici, ed in particolare del ruolo che svolgono nel nostro sistema politico e costituzionale concorrono "con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
Per questo i termini della rappresentanza politica, più correttamente e più compiutamente, sono da un lato l'articolo 67, con il divieto di mandato imperativo, e l'articolo 49, con il ruolo e la rilevanza dei partiti politici.
Un singolo rappresentante è niente se preso da solo, mentre acquista un diverso ruolo e funzione se svolge la sua azione all'interno di una formazione politica. In caso di violazione della disciplina di partito è vero che "la democrazia non è obbedire ad un partito", ma a quel punto quel rappresentante rischierà di uscire da quel partito (a meno che non possa nei fatti continuare a farne parte, seppure da posizioni di minoranza) e avrà difficoltà a trovare altri partiti che lo possano mettere nella lista elettorale. Del resto, la legge prevede che per le elezioni è necessario far parte di liste elettorali dai partiti, non da un singolo proponente (senza contare il numero minimo di elettori che devono firmare quelle liste).
Funziona così ovunque, non solo in Italia.