Art. 6 legge 401/89 Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive
Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per:
• uno dei reati da stadio
• per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza
• per aver tenuto, sulla base di elementi oggettivi, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o che si svolgono all'estero (specificamente indicate), ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il DASPO può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, con provvedimento notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Ai daspati il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
Il DASPO viene poi notificato all'interessato e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale competenti ed entro 48 ore dalla notivifica deve essere convalidato dal GIP su richiesta del PM. L'ordinanza di convalida è ricorribile in Cassazione il che non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
La durata del DASPO varia da un minimo di un anno fino a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Il mancato rispetto del DASPO è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione
Il DASPO con obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è adottabile anche con la sentenza di condanna per i reati di infrazione di DASPO e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni per un periodo da due a otto anni. Inoltre, può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità,
Tutto questo non si applica nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
Secondo Cantucci il 90% provv.ti sottoposti da nostri clienti-tifosi è annullato dai giudici anche se a distanza di qualche mese dalla loro emissione. Pertanto, lo stesso sottolinea come necessario predisporre una legge di semplice interpretazione che garantisca il diritto di difesa del cittadino.
Dopo l'inefficacia delle leggi si sono conferiti poteri plenari su quanto circonda l'evento sportivo a organismi polizieschi.
In precedenza vi era un organismo (ONMS) che suggeriva ai prefetti le misure da adottare, tale era rappresentativo anche di Autogrill, Ferrovie, Lega calcio.Poi venne il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, formato da esclusivamente da rappresentati delle forze dell'ordine
In Inghilterra esiste la Football Supporters federation che rappresenta gli interessi delle tifoserie, ancorché organizzate. Qui da noi?
Secondo Cantucci il fondamento giuridico della TDT può essere l'art. 9 della legge Amato (DL8/2007) in tema di Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.
Secondo tale norma "È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 401/1989 (daspati), ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Alle società che non osservano tale divieto è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro.