Questo è l'art. 44. E rinnovo l'invito all'utente ignoto, di qualificarsi con un bel ROMAMMERDA.
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art. 44
(borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale
e relativa fascia di territorio contermine)
1.
Costituiscono beni identitari del paesaggio regionale i borghi dell'architettura rurale e beni singoli
identitari dell'architettura rurale individuati nelle tavole B ed elencati nel relativo Repertorio.
2.
Per i beni di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e, limitatamente alle trasformazioni
interne, di ristrutturazione edilizia.
3.
Tali interventi devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e tenere conto di
quanto prescritto all'art. 43 per i manufatti di interesse estetico tradizionale.
4.
Nei casi di borghi rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere conservate nella loro originaria integrità.
5.
I beni identitari dell'architettura rurale hanno una fascia di rispetto percettivo e paesaggistico di
una profondità di metri 50 (cinquanta); all'interno delle fasce di rispetto dei manufatti di valore estetico
tradizionale censiti, legati alla conduzione agricola dei suoli, è consentita, previa autorizzazione paesaggi
stica, la ubicazione di nuovi edifici, pure legati all'uso agricolo del suolo, e purché siano prioritariamente
recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario.