Si (ri)gioca Cagliari-Roma?

Aperto da leomeddix, 01 Ott 2012, 11:30

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robylele

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adiutrix

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Citazione di: andyco il 24 Ott 2012, 23:44
Ma porca puttan.a , possibile che si debba parlare dell'evento più catastrofico degli ultimi 15 anni, escluse le calamità naturali e l'attentato alle torri gemelle?
Pensate veramente di  convincere un riomico rosicone (so tutti uguali) che quell'anno lo scudetto è stato rubato?
Lasciatelo "morire" di morte naturale, vi prego.

hai ragione. è tempo perso.
lo vedi come te risponde? a napoli sono stati aggrediti dai criminali... quel giorno, mortacciloro, hanno distrutto la stazione ferroviaria di formia. je dici che senza il cambio delle regole avrebbero perso a torino e lui "sipperò mica pareggiavamo poi con il napoli", allora gli fai notare che a napoli ce sarebbe un gol irregolare della roman, e lui "sipperò la partita sarebbe finita lo stesso 1 a 1" . se contorce come una serpe per mantenere la posizione.

ian

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Madonna, che furti quell'anno.
A parte nakata, e il mani col napoli, non nerano irregolari anche i goals col Perugia (mani di Montella)?, poi mi pare un mani di Zago (forse col Lecce) uno di mangone (forse col Bologna)?

asparlamento1927. LMRTCCLR.

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Blueline

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Citazione di: ian il 25 Ott 2012, 13:43
Madonna, che furti quell'anno.
A parte nakata, e il mani col napoli, non nerano irregolari anche i goals col Perugia (mani di Montella)?, poi mi pare un mani di Zago (forse col Lecce) uno di mangone (forse col Bologna)?

asparlamento1927. LMRTCCLR.
Solo quell'anno?

DaMilano

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Citazione di: ian il 25 Ott 2012, 13:43
Madonna, che furti quell'anno.
A parte nakata, e il mani col napoli, non nerano irregolari anche i goals col Perugia (mani di Montella)?, poi mi pare un mani di Zago (forse col Lecce) uno di mangone (forse col Bologna)?

asparlamento1927. LMRTCCLR.

vogliamo parlare di rioma milan di quell'anno e del rigore non dato mentre il milan colpiva il palo???????
cccta

Monteverde74

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quindi?

ps: beati voic he c'avete tempod a perde con quel finto.....
mah

robylele

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Citazione di: Monteverde74 il 25 Ott 2012, 14:49
beati voic he c'avete tempod a perde

lo vedi che succede a esse svegliati nel cuore della notte da uno che ha fame?   :pp

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est1900

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Citazione di: Monteverde74 il 25 Ott 2012, 14:49
quindi?

ps: beati voic he c'avete tempod a perde con quel finto.....
mah

cazzo, è tornato pressingalto.

Monteverde74

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su sto topic si dovrebbe parlà solo de cagliari - merde e basta..per il resto dellà afnno gli articoli farsa su una presunta pressione SKY a che pro poi?
e tutti i merdosi dicono che faranno la disdetta a SKY, mammagari, così SKY la smette di trattarli con i guanti bianchi...sti complessati dal 1927

ES

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Stavo leggendo le norme.

CitazioneArt. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata
richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
e fino a quì non c'è nulla da dire.

CitazioneArt. 12
Prevenzione di fatti violenti
2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in
materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica
sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

....
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono
inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le
sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che,
pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli
organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei
a costituire incitamento alla violenza,
ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di
appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente
applicate.


Bene,partiamo dalla prima,dal comma due;nei casi più gravi,ma quì non c'è recidiva,le sanzioni sono quelle previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
Andiamo a cercarle.

CitazioneArt. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi:

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
onsiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste
dall'art. 17 del presente Codice.

il comma due non viene citato,si parla delle lettere d) e) f) del comma 1 specificatamente.Quì siamo di fronte ad un richiamo dell'articolo 18,dunque alle lettere di tale comma bisogna riferirsi.
Comunque a voler essere fiscali nell'articolo 17 si parla di
CitazioneArt. 17
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul
regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita
della gara stessa con il punteggio di 0-3,
L'articolo 17 centra nulla con la questione nel merito?

Ma ora prendiamo,dell'articolo 12,il comma 7 che richiama alle sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate

CitazioneArt. 19
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
si parla di dirigenti,frega nulla a noi.

Dunque,dove si menziona la perdita a tavolino della gara?

Come caxxo è venuta fuori sta storia che la devono vincere a tavolino?
C'è un caxxo di giornalista,di dirigente,che ha letto ste norme?
oppure io mi sono perso qualcosa?tutto in sto articolo 17 non direttamente richiamato dalla norma precedente?

sinceramente spero sia così perchè fosse il contrario questo è un altro furto fatto alla luce del sole.








E comunque,tanto per non farci mancare nulla:

CitazioneArt. 55
Mancata partecipazione alla gara
per causa di forza maggiore
1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono
considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino
la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in
prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel
rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Vi risulta che a seguito del provvedimento del prefetto ci siano state decisioni del giudice sportivo e della commissione disciplinare atte a far sì che si verificasse la sussistenza di una causa di forza maggiore. ?


est1900

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ES,

è stato applicato proprio l'art. 17.
Il ricorso del cagliari, se ho capito bene, è di tipo amministrativo, non di giustizia sportiva.
Si contesta, in sostanza, la correttezza della decisione del prefetto.

Questo, comununque, lo stralcio della motivazione di Tosel:

IL TESTO DEL GIUDICE" — Il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all'Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto "per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica" il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata "in assenza di pubblico" a causa dell'accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l'obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva "a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell'ordine e della civiltà....", il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi "in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse", ingenerando nella tifoseria "reazioni emotive inconsulte ed irrazionali"; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all'art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell'impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S., delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa".

L'ARTICOLO DEL CODICE — Tosel ha preso la sua decisione alla luce di quanto prevede il codice di giustizia sportiva: articolo 29, comma 3: "I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco

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fabichan

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Ma l'art. 12 richiama il comma 1 art 18,lettere d,e,f.non richiama il comma due dell'art. 18.
se fossimo partiti dall'art. 18 è un conto,ma noi partiamo dall'art.12.

Citazionenei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono
inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le
sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
A me sembra una forzatura bella e buona,facilmente smontabile...non si trattasse di baldini...

l'art.18,che ha in sè il comma 2 che a sua volta richiama il 17,,non è l'anima del provvedimento.
CitazioneArt. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi:
non si tratta di questo.

est1900

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porgascogne

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E' così dai,il comma due dell'articolo 18 non può essere applicato,se non perchè richiamato dal 12(e non lo è stato)o perchè hai infranto quello stesso articolo,questo ovviamente non è.

Di che stiamo parlando?

est1900

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La cosa veramente vergognosa è questa:

Citazione di: est1900 il 25 Ott 2012, 15:30
preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;

Cioè il solo preannunciare ricorso mette in moto il meccanismo sanzionatorio.
Io non credo sia possibile questo.

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