Citazione di: ES il 25 Ott 2012, 15:52
ma che stiamo scherzando?
Evidentemente sì....

Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e in Giudici sportivi territoriali. I Giudici
sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello
nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici sportivi
territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso
di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e
scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con
esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o
che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di
Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere
preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla
quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre
giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno
di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima
dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irre