Da "IL NUOVO ACCORDO COLLETTIVO PER LA SERIE A DI CALCIO" disponibile in rete leggiamo.
Accordo collettivo tra la FIGC, la LNPA (Lega nazioanle profesisoisti serie A) e l'AIC (Associazione italiana calciatori) del 5 settembre 2011.
Articolo 7 – "Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte essenzialmente non ha avuto grandi modifiche rispetto al passato, anche se ha rappresentato uno dei punti di maggiore contrasto tra AIC e Lega.
Esso dispone che "la Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art..
Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto".
Lo scopo principale dei club di Serie A era quello di modificare la norma per «istituzionalizzare» la prassi dei c.d. «fuori rosa» ovvero quei calciatori, comunque tesserati con la società, ma costretti, per scelta della società,ad allenarsi individualmente o in piccoli raggruppamenti e non con il resto della squadra. Tale condotta in alcuni casi, purtroppo, non é solo finalizzata allo svolgimento di un allenamento personalizzato o di recupero, ma anche come sanzione e/o punizione ai danni del calciatore «ribelle». Più volte l'AIC ha specificato che la legittimazione degli «allenamenti separati» avrebbe potuto avere quale conseguenza quella di favorire e legalizzare condotte qualificabili proprio come mobbing anche in ragione di precedenti casi risolti a favore dei calciatori.
Occorre precisare che le parti interessate, in relazione all'articolo in oggetto, hanno deciso di "concordare apposite modifiche del parere interpretativo sull'articolo 7 in modo, da un lato, da rendere chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro, di individuare le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti".
Hanno inoltre precisato che "qualora le medesime non riuscissero a definire entro i prossimi 30 giorni (decorrenti dal 5 settembre 2011, data di entrata in vigore del contratto in esame) un'interpretazione concordata, accettano sin d'ora che si intenderà allegata al presente Accordo, per farne parte integrante, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24". Trattasi di dichiarazioni rilasciate dai Presidenti di LNPA e di AIC alla sottoscrizione dell'Accordo in data 5settembre 2011.
Il parere espresso dai tre esperti nominati su indicazione del Pres. FIGC per dirimere la controversia dell'articolo 7, precisa che:
per ambiente consono alla sua dignità professionale, deve intendersi evidentemente quello dedicato al gruppo di prima squadra e quindi di migliore qualità sotto ogni profilo tecnico- tattico-sportivo, con diritto del calciatore professionista di prepararsi nell'ambito del programma generale finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati della prima squadra e di vedere curata la sua migliore efficienza sportiva, a cui corrisponde una facoltà della società, attraverso il suo staff tecnico, di organizzare la preparazione per il raggiungimento di detti obiettivi, anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche temporanee, tra cui devono comprendersi anche quelle per percorsi riabilitativi oltre che quelle tipicamente tecniche (allenamenti per ruoli, allenamenti per esigenze tattiche, allenamento pre-partita dei soli destinati alla partita domenicale o di coppa ecc.)".
Altro aspetto riguardava anche i c.d. «Trasferimenti coatti» per i quali la Lega presupponeva l'obbligo per il calciatore di accettare il trasferimento proposto dalla Società, ricorrendo comunque determinate condizioni. Ad oggi, questa norma non è stata modificata ed, in pratica, prevede che, nel caso in cui il calciatore si rifiuti di trasferirsi presso un'altra compagine con il medesimo livello competitivo ed il medesimo stipendio, la Società potrà richiedere la risoluzione del contratto o l'applicazione della riduzione della retribuzione al 50%. Per di più, la LNPA stessa proponeva di ridurre da 6 mesi a 3 mesi il periodo di malattia o infortunio trascorso il quale la società potrebbe decidere di richiedere la risoluzione del contratto al calciatore o la riduzione della retribuzione fino al 50% (c.d. periodo di comporto) ma anche in questa circostanza non sono state apportate variazioni rispetto al testo-base in vigore.
9.Controversie tra calciatore e società: organi competenti a giudicare
Con riferimento alla norma transitoria dell'articolo 24, nel comma 3 viene stabilito che, entro un ragionevole lasso di tempo, le diverse parti contraenti converranno il regolamento del Collegio Arbitrale per la risoluzione delle controversie nascenti tra calciatori/lavoratori e società/datori di lavoro.
Tale regolamento, come chiarito dallo stesso comma in esame, si fonderà su tre regole ovvero:
a. l'arbitrato sarà irrituale;
b. la sede del C.A. non sarà più Milano, ma varierà a seconda del valore della vertenza, cioè:
i. vertenze fino ad Euro 50.000, 00, la sede sarà Roma. Il Presidente, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma;
ii. vertenze di valore superiore o indeterminabile, la sede del C.A. sarà quella del luogo ove ha sede la Società. In tal caso, il Presidente, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, verrà nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'arbitrato.
Pertanto, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati dalle parti, non si procederà più, come in passato, alla nomina mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l'Elenco dei Presidenti bensì mediante nomina diretta da parte del Presidente del Tribunale dove ha sede l'arbitrato stesso.