Se vi può interessare, io sono un avvocato. Faccio penale, ma qualcosa di diritto del lavoro la mastico. Quello che oggi ha detto l'avvocato Gentile è quasi da ritiro immediato del tesserino dell'ordine. Io capisco che ai giornalisti puoi dire tutto, ma devi anche sapere che i laziali non sono stupidi. Giustamente - più volte - gli è stata posta la domanda sulle dimissioni e sulle cause della stessa. Ebbene nel contratto a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso ne' il recesso anticipato: il rapporto può cessare prima della scadenza del termine eslusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (articolo 2119 codice civile).
Questo implica che le dimissioni da parte del lavoratore sono consentite solo se anche il datore di lavoro è d'accordo ovvero quando vi sono condizioni che impediscono di proseguire l'attività di lavoro definizione amplissima nella quale possono benissimo inserirsi anche liti, contrasti verbali, promesse non mantenute, crollo della fiducia.
In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore (Bielsa, no Lotito e la Lazio) ha diritto al risarcimento del danno che è pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista.
Si badi bene, il significato di giusta causa di licenziamento non è determinato esplicitamente dalla normativa vigente, dato che l'art. 2119 del Codice Civile si limita a definire in modo generico come giusta causa per il licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, cioè non consente neppure di proseguire il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso.
Il giudice può rilevare la giusta causa del licenziamento di un dipendente, secondo la giurisprudenza, se viene accertata in modo concreto e non come fatto astratto (in rapporto alla qualità e alla tipologia di vicolo di fiducia insito in quello specifico rapporto lavorativo) la specifica mancanza commessa dal datore, considerata e valutata sia nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva. In questo caso, le tre pagine lette da Gentile, che esplicavano tutte le direttive tecniche nel dettaglio, rendono assai concreta la circostanza che il non averlo garantito sul piano tecnico potrebbe atteggiarsi appunto a giusta causa.
Io mi domando quante ne dovrà perdere di cause prima di essere sollevato dall'incarico