Citazione di: italicbold il 04 Nov 2021, 10:00
Eppure...


Ti va, chiedo anche agli altri Laziali franzosi, di correggere queste traduzioni fatte in automatico?
Sto pensando di scrivere una mail a Società, media, forse anche francesi, sulle ambiguità emerse a seguito di errate traduzioni/sintesi dell'ordinanza, cogliendone i lati positivi (non è stata fatta alcuna generalizzazione, chi ha pensato che fosse stata fatta lo ha criticato, il fascismo è comunque stato stigmatizzato da Società e media, il divieto ai Laziali è figlio anche di responsabilità della tifoseria dell'OM e del riconoscimento da parte delle autorità francesi di non essere in grado in questo periodo di gestire l'evento svolto in modalità normali) ma vorrei partire da una traduzione corretta anche nella forma.
Questa l'ordinanza francese:Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationner, de circuler sur la voie publique et d'accéder au stade Orange Vélodrome à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de la Società Sportiva Lazio (Lazio) à l'occasion de la rencontre de football opposant l'Olympique de Marseille (OM) au Lazio le jeudi 4 novembre 2021 à 21 heures ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que les déplacements du club de la Lazio sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe ou d'individus se comportant comme tels, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters, des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles que par des provocations à caractère politique, en l'espèce par l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis ; qu'il en a été ainsi lors des matchs opposant cette équipe à celle de l'Eintracht Frankfurt le 4 octobre 2018 ou encore à celle du Celtic FC le 24 octobre 2019 ;
Considérant, d'autre part, que, lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en a été particulièrement ainsi le 3 mars 2019 (OM-AS Saint-Etienne), le 10 novembre 2019 (OM-Olympique Lyonnais), le 8 décembre 2019 (OM-Football Club des Girondins de Bordeaux), le 16 janvier 2021 (OM-Nîmes Olympique), le 30 janvier 2021 (OM-Stade Rennais Football Club), le 15 août 2021 (OM-FC Girondins de Bordeaux), le 28 août 2021 (OM-AS Saint Etienne) et, en dernier lieu, le 30 septembre 2021 (OM-Galatasaray SK), rencontre au cours de laquelle trente-deux membres des forces de l'ordre ont été blessés, les violences commises à cette occasion ayant par ailleurs conduit à la fermeture de la tribune virage Nord du Vélodrome par l'Union of European Football Associations (UEFA) lors de la rencontre contre la Lazio du jeudi 4 novembre ;
Considérant enfin que les relations entre les supporters de l'OM et de la Lazio sont empreintes d'animosité depuis de nombreuses années ; que ce fort antagonisme s'est traduit par des violences entre supporters ainsi que par des affrontements avec les forces de l'ordre durant les rencontres ou en marge de celles-ci ; qu'il en a particulièrement été ainsi le 25 octobre 2018 où, la veille de la rencontre, quatre personnes ont été blessées par arme blanche lors d'une rixe impliquant près de 200 supporters et où, le jour de la rencontre, une nouvelle confrontation entre les supporters des deux équipes a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de moyens lacrymogènes et de lanceurs d'eau et a conduit à trois interpellations ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du jeudi 4 novembre 2021 à 21 heures au stade Orange Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ; que cette appréciation a conduit la préfète de police des Bouches-du-Rhône à prendre l'arrêté susvisé ;
Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre, toujours fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, devront en outre assurer des missions de surveillance routière du réseau routier français en période de forte affluence, la rencontre se déroulant durant les vacances scolaires ; que ces forces ne sauraient être distraites de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement violent de supporters dans le cadre de rencontres sportives ; que ni l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2021 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de la Lazio ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome de Marseille et de circuler ou stationner sur la voie publique, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne saurait davantage suffire à prévenir ces risques ;
Considérant que, dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de la Lazio ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du jeudi 4 novembre 2021,Tradotta con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita):
[scusate, non ritrovo la traduzione fatta da alcuni di noi]Il Ministro dell'Interno,
Visto il codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione, in particolare gli articoli L. 211-2 e L. 211-5 ;
Visto il codice sportivo, in particolare l'articolo L. 332-16-1 ;
Considerando l'ordinanza del 20 ottobre 2021 del prefetto di polizia delle Bouches-du-Rhône che vieta il parcheggio, la circolazione sulla strada pubblica e l'accesso allo stadio Orange Velodrome a qualsiasi persona che si dichiari sostenitore della Società Sportiva Lazio (Lazio) in occasione dell'incontro di calcio che oppone l'Olympique de Marseille (OM) alla Lazio giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00
Considerando che in applicazione dell'articolo L. 332-16-1 del Codice dello Sport, il Ministro dell'Interno può, con un'ordinanza, vietare il movimento individuale o collettivo di persone che affermano di essere sostenitori di una squadra o che si comportano come tali sul sito di un evento sportivo e la cui presenza è suscettibile di causare un grave disturbo all'ordine pubblico; che l'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico tale da giustificare un divieto di circolazione dei tifosi deve essere valutata in modo oggettivo, indipendentemente dal comportamento delle persone cui si rivolge, poiché la loro sola presenza è suscettibile di provocare un grave turbamento dell'ordine pubblico;
Considerato, da un lato, che le trasferte della Lazio sono frequentemente fonte di turbative dell'ordine pubblico a causa del comportamento violento di alcuni sostenitori della squadra o di soggetti che si comportano come tali, che si manifesta ripetutamente nelle vicinanze degli stadi e nei centri urbani delle località in cui si svolgono le partite, sia attraverso risse tra tifosi, sia attraverso il lancio di petardi, fumogeni o bombe agricole, sia attraverso provocazioni di natura politica, nella fattispecie attraverso la ripetuta esecuzione di canti fascisti e l'esecuzione di saluti nazisti; che questo è stato il caso durante le partite tra questa squadra e l'Eintracht Frankfurt il 4 ottobre 2018 e il Celtic FC il 24 ottobre 2019;
Considerando, d'altra parte, che durante le partite organizzate a Marsiglia, alcuni sostenitori del club OM dimostrano anche frequentemente il loro comportamento violento con risse tra tifosi, con violenza contro la polizia o con il lancio di petardi, fumogeni o bombe agricole; che ciò è avvenuto in particolare il 3 marzo 2019 (OM-AS Saint-Etienne), il 10 novembre 2019 (OM-Olympique Lyonnais), l'8 dicembre 2019 (OM-Football Club des Girondins de Bordeaux), il 16 gennaio 2021 (OM-Nîmes Olympique), il 30 gennaio 2021 (OM-Stade Rennais Football Club), il 15 agosto 2021 (OM-FC Girondins de Bordeaux), il 28 agosto 2021 (OM-AS Saint Etienne) e, infine, il 30 settembre 2021 (OM-Galatasaray SK), una partita durante la quale trentadue membri delle forze di polizia sono stati feriti, le violenze commesse in questa occasione hanno portato alla chiusura della Tribuna Nord del Velodromo da parte dell'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA) durante la partita contro la Lazio di giovedì 4 novembre;
Considerando infine che i rapporti tra i tifosi dell'OM e della Lazio sono stati segnati dall'animosità per molti anni; che questo forte antagonismo è sfociato in violenze tra i tifosi così come in scontri con la polizia durante le partite o a bordo campo; che ciò è avvenuto in particolare il 25 ottobre 2018 quando, alla vigilia della partita, quattro persone sono state ferite con un coltello durante una rissa che ha coinvolto quasi 200 tifosi e quando, il giorno della partita, un nuovo scontro tra i sostenitori delle due squadre ha richiesto l'intervento della polizia e l'uso di gas lacrimogeni e getti d'acqua, portando a tre arresti;
Considerando che, in queste condizioni, esiste un rischio reale e grave di scontro tra i sostenitori dei due club in occasione dell'incontro di calcio di giovedì 4 novembre 2021 alle 21.00 allo stadio Orange Velodrome di Marsiglia, che oppone le due squadre; che questa valutazione ha portato il prefetto di polizia delle Bouches-du-Rhône ad emettere l'ordinanza summenzionata;
Considerando che, allo stesso tempo, le forze dell'ordine, ancora fortemente mobilitate per far fronte alla minaccia terroristica che rimane attuale e prevalente su tutto il territorio nazionale, dovranno anche effettuare missioni di sorveglianza stradale sulla rete stradale francese in un periodo di traffico intenso, poiché la partita si svolge durante le vacanze scolastiche; che queste forze non possono essere distratte da queste missioni prioritarie per rispondere a scoppi legati al comportamento violento dei tifosi nel contesto degli incontri sportivi; che né l'ordinanza del prefetto di polizia di Bouches-du-Rhône del 20 ottobre 2021 che vieta a qualsiasi persona che si dichiari tifoso della Lazio o che si comporti come tale di entrare nello stadio Orange Velodrome di Marsiglia e di viaggiare o parcheggiare sulla strada pubblica, né la mobilitazione delle forze dell'ordine, sarebbero sufficienti a prevenire questi rischi;
Considerato che, in queste condizioni, solo il divieto di spostamento individuale o collettivo di persone che si dichiarano tifosi della Lazio o che si comportano come tali è in grado di prevenire ogni grave rischio per la sicurezza delle persone e delle cose in occasione della partita di giovedì 4 novembre 2021,
Appare evidente che:- esiste un dispositivo di legge, NON fatto ad hoc per la Lazio,
"in applicazione dell'articolo L. 332-16-1 del Codice dello Sport, il Ministro dell'Interno può, con un'ordinanza, vietare il movimento individuale o collettivo di persone che affermano di essere sostenitori di una squadra o che si comportano come tali"pertanto nel dispositivo specifico per la partita OM-Lazio si riportano gli stessi concetti
- parla di
"alcuni sostenitori", quindi NON generalizza
- quando parla di
"soggetti che si comportano come tali" a chi pensate si stiano riferendo? Davvero pensate al bambino inconsapevole perché piccolo e semplicemente vestito come Laziale dai genitori? O non è MOLTO PIU' OVVIO che stanno parlando di infiltrati di altre tifoserie straniere, di quella galassia nazifascista che si da appoggio in occasione di partite internazionali?
- c'è tutto un paragrafo dedicato ai problemi causato dai tifosi dell'OM, molto più lungo di quello dedicato ad alcuni tifosi della Lazio e a chi si spaccia per tale
- un ulteriore paragrafo sui rapporti difficile tra parti delle due tifoserie coinvolte
- riconoscono di avere un problema di risorse e non possono garantire di far svolgere l'evento in sicurezza, addirittura che non ne sarebbero capaci neanche applicando alcuni dispositivi di legge più blandi
==> alla luce di tutte queste considerazioni impediscono lo spostamento individuale o collettivo di persone che si dichiarano tifosi della Lazio o che si comportano come tali
Quindi sarebbe opportuno esprimere critiche sulla base della realtà e non attribuendogli cose NON SCRITTE.Spero che il tempo e lo sforzo per spiegare perché la penso in un certo modo verrà rispettato, basta rispondere nel merito e non continuare a farlo invece sulla base di traduzioni strumentali alla stampa per fare notizia e a chi ha interesse a far compattare la tifoseria Laziale contro immaginari, in questo caso, cattivoni antifascisti e antilaziali
Che si rifà a questo articolo di legge
del 2011da
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023715846/Article L332-16-1
Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.
L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique.
Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.Tradotto (con DeepL)
Il Ministro dell'Interno può, con un'ordinanza, vietare la circolazione individuale o collettiva di persone che affermano di essere sostenitori di una squadra o che si comportano come tali in occasione di una manifestazione sportiva e la cui presenza è suscettibile di provocare un grave turbamento dell'ordine pubblico.
L'ordine stabilisce la durata limitata nel tempo della misura, le circostanze di fatto precise che la giustificano e i comuni di partenza e di destinazione ai quali si applica.
L'inosservanza da parte delle persone interessate dell'ordine emesso in applicazione dei primi due paragrafi è punita con sei mesi di reclusione e una multa di 30.000 euro.
Nel caso previsto dal paragrafo precedente, la pena supplementare di un anno di interdizione dallo stadio prevista dall'articolo L. 332-11 è obbligatoria, salvo decisione contraria specialmente motivata.E l'ordinanza del ministero dell'interno:
- partendo dalla legge generale (del 2011!) a cui si fa riferimento riporta i requisiti al caso particolare, specificando quale è la squadra in questione
- motiva perché potrebbe esserci "grave turbamento dell'ordine pubblico", dando responsabilità ad alcuni tifosi della squadra ospite, a tifosi della squadra ospitante, ai precedenti cattivi rapporti e scontri tra parti delle due tifoserie
Grazie comunque e un abbraccio