Su questo forum abbiamo sviscerato tutta la questione più e più volte.
Rimaniamo in attesa delle motivazioni, però......
.....estratto dalla camera di concilazione del 2006.....
sicuri....frode sportiva?
comportamento da cupola?
io rimango basito, anche da tutti coloro che non hanno difeso in modo appropriato e convinto.
...di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per
violazione dell'art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte
Federale: risulta infatti provata una intensa attività svolta dal dott. Claudio
Lotito, presidente della Ricorrente, pur nella almeno putativa convinzione
di dover reagire a "torti" subiti e di poterlo fare avviando contatti non
trasparenti con i vertici federali, diretta ad ottenere "attenzione" da parte
degli arbitri, soprattutto con il ripetuto e improprio, nella forma e nella
sostanza, coinvolgimento del Vice-presidente federale sig. Innocenzo
Mazzini;
f) che, tuttavia, non risulta agli atti che né il Presidente dott. Claudio Lotito,
né alcun altro dirigente della S.S. Lazio s.p.a. abbia avuto contatti diretti
con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della
categoria arbitrale;
g) che pertanto la S.S. Lazio s.p.a. deve considerarsi direttamente
responsabile dei comportamenti individuali del dott. Claudio Lotito, perché
ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all'art. 1
CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati;
h) che, dunque, la penalizzazione di 30 punti inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. in
relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni
in classifica con il passaggio dal 6° al 17° posto, deve ritenersi
proporzionata alle ripetute responsabilità accertate, in considerazione
della sua notevole afflittività sul piano economico, anche per la consistente
riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul
piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilità di partecipare alla
Coppa UEFA;
i) che la sanzione inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. per la stagione sportiva 2006-
2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura
esclusivamente istituzionale dei contatti pur così impropriamente avviati e
della notevole afflittività della penalizzazione irrogata per la stagione 2005-
2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006-
2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua
funzione monitoria