la legge delega e' diventata legge nel 2009.
http://scuoladellosport.coni.it/fileadmin/documenti/Normativa_Sport/Professionismo/D._Lgs_9_gennaio_2008_n.9.pdfper i pigri:
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in
competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di
norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la
partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e
comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di
destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto
sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
c) «organizzatore dell'evento»: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri
dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;
d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di
campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo
modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonche' gli ulteriori eventi organizzati sulla
base dell'esito delle predette competizioni;
e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui e' demandata o delegata l'organizzazione
della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico
nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione e' riconosciuta in
esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
2. L'esercizio del diritto di archivio e' attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale
consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di
ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento
medesimo.
7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un
archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque
modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue
alla disputa dell'evento medesimo;
I diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, comprendono:
1)p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o), numero 7);
Insomma, bel casino. Ho la sensazione che, ancora una volta, saremo i primi a suscitare un vespaio.
Perche', se ho ben capito, la Lazio e' proprietaria esclusiva dei diritti d'archivio (si', anche delle private, tipo Plastino
delle partite in casa, ma deve consentire alla squadra ospite di sfruttare le stesse riprese su qualsiasi formato e su qualsiasi piattaforma, anche per scopi meramente commerciali. Naturalmente lo stesso vale per noi quando siamo ospiti.
E la Legacalcio?
Ancora: non credo che la legge sia retroattiva, quindi il tutto vale a partire dal campionato 2009/2010 (e in questo caso la Rai cosa c'entra?) a meno che i diritti d'archivio e di sfruttamento immagine non siano considerati un "diritto" naturale.p.s. Happyeagle, ti leggo ora. Flic o floc?