Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:39
Il codice della giustizia (?) sportiva ha delle regole completamente diverse da quella ordinaria, che comprendono anche discorsi di etica, moralità bla bla bla.
Non è che l'ho scritto io sto cazzo di regolamento eh.
Questo è un vecchio post che spiega perche', in caso di art.1, la Lazio come società non rischia:
Confermo, Lotito rappresenta la società (comma 1) mentre le società sono punibili per responsabilità oggettiva per quanto fatto dai tesserati (comma 2):
Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
Quindi per art.7 (non piu' 6 ... ho controllato ed ora hanno aggiunto qualche altro art. in mezzo, non so se questo cambia le cose ma mi sembra di no, quindi nel mio post precedente si deve sostituire l'art.6 con l'art.7), vale la responsabilità oggettiva:
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della
sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una
maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1. (in pratica ti retrocedono solo se un giocatore ha combinato tante partite perché un illecito di questo tipo vale 4/5 punti di penalizzazione)
Mentre per art.1 si hanno i seguenti commi:
Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale,
sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),
c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere
b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
In pratica l'art.18 sono le sanzioni per le Società (ammende, penalizzazioni, retrocessioni etc.) mentre il 19 per i dirigenti, tesserati etc. (squalifiche, inibizioni etc.).
Ora, l'art. 18 inizia così:
Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi ...
cioè si parla esplicitamente di responsabilità delle società, quindi, queste sanzioni (leggi penalizzazione) sono applicabili solo nei casi in cui la società è responsabile e quindi nei casi dell'illecito sportivo art.7 (diretta, oggettiva o presunta quindi anche per fatti commessi da tesserati, terzi ed altri non direttamente responsabili) e nei casi in cui si applichi l'art.1 ad un responsabile della società (diretta) come nel caso di Lotito in calciopoli.