Citazione di: ralphmalph il 16 Apr 2012, 14:43
sempre qua Antò. Pag. 10 e 39
http://www.figc.it/it/204/29322/2011/08/News.shtml
Grazie Lucio, mi sono perso qualche post.
______________
50. PAOLONI Marco, all'epoca dei fatti calciatore della società BENEVENTO,
ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall'11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di
Matteo C5, PARLATO Gianfranco, all'epoca dei fatti iscritto all'albo dei tecnici,
BELLAVISTA Antonio, all'epoca dei fatti iscritto all'albo dei tecnici, BRESSAN Mauro,
all'epoca dei fatti iscritto all'albo dei tecnici, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara TARANTO-BENEVENTO del
13/3/2011, tutti i tesserati sopra indicati posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo
scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e
nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l'altro: PARLATO Gianfranco quale
intermediario per la raccolta del denaro proveniente dai finanziatori dell'illecito accordo ed
il versamento della somma all'ERODIANI, BRESSAN Mauro, BELLAVISTA Antonio ed
ERODIANI Massimo, quali organizzatori dell'evento in questione ed intermediari con il
gruppo degli c.d. "zingari" finanziatori dell'operazione, fungendo PAOLONI quale
intermediario con persone non identificate agenti nell'interesse della società del
TARANTO ed altri suoi compagni di squadra del BENEVENTO, nonché quale artefice
della proposta di alterare il risultato della gara a favore del TARANTO e di realizzare il
risultato concordato;
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
51. la società del BENEVENTO CALCIO S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'
art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato
PAOLONI.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
52. la società del A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'
art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato
ERODIANI.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
53. la società del TARANTO CALCIO di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4,
comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa
estranee, ovvero non individuate in modo certo, in occasione della gara di cui sopra;
In ordine alla gara Taranto-Benevento, ERODIANI ha dichiarato, in sede di audizione da
parte della Procura federale, di aver curato l'organizzazione del risultato "over", con la
collaborazione di PAOLONI, il quale aveva garantito il raggiungimento dell'accordo con
due calciatori per ciascuna squadra, senza peraltro farne i nomi. Il finanziamento
dell'operazione doveva essere assicurato dal Gruppo degli zingari con il conferimento
dell'importo di euro 40.000,00, poi ridotti a 30.000,00. Per l'organizzazione dell'illecito
aveva poi avuto notevole rilievo il ruolo di BRESSAN, il quale ha ammesso nella sua
audizione di aver agito da intermediario nei contatti tra BELLAVISTA e organizzano altro
soggetto non tesserato (G.A.), referente del Gruppo degli zingari, consentendo l'incontro al
casello autostradale di Reggio Emilia in cui venne consegnato a PARLATO l'importo di
euro 30.000, quale pagamento anticipato dei giocatori coinvolti nell'illecito. PARLATO,
peraltro, in sede di audizione della Procura federale, ha confermato l'incontro e il
ricevimento da parte di due persone di etnia slava della somma di euro 30.000,00, da lui
successivamente consegnata a ERODIANI.
In effetti, ERODIANI inizia a ricaricare alcune Poste-Pay intestate a PAOLONI, che
quest'ultimo deve destinare ad altri tesserati con i quali si era accordato; se ne ricava il
riscontro della veridicità delle affermazioni di PARLATO.
Gli elementi raccolti nel caso di specie sono particolarmente numerosi, precisi e univoci e
sono costituiti dal contenuto di numerose conversazioni, da appostamenti della Polizia di
Stato, dall'esame di documentazione afferente alla ricarica di alcune Poste-Pay, dalle
dichiarazioni dei soggetti coinvolti, di cui si è detto.
Nel tracciare un quadro riassuntivo della vicenda si può affermare che l'evento è stato
realizzato con indispensabile contributo di PAOLONI, il quale ha svolto il ruolo di
intermediario con alcuni calciatori di entrambe le squadre (che non è stato possibile
identificare), prospettando egli stesso ai sodali, attraverso ERODIANI, la possibilità
dell'illecito, in considerazione del fatto che egli aveva la possibilità di contattare alcuni
calciatori per ciascuna squadra.
Risulta inoltre dalle intercettazioni che [...] e TISCI si sono inseriti nella vicenda,
assumendo informazioni utili all'effettuazione di scommesse, poi concretamente realizzate.
Tali comportamenti integrano le violazioni di cui all'atto di deferimento.
Va quindi affermata la responsabilità di PAOLONI, ERODIANI, BELLAVISTA e BRESSAN
per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, CGS per aver posto in essere atti diretti
all'alterazione del risultato della gara, nonché di [...] per violazione dell'art. 1,
comma 1, e 6 CGS.
Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva
delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO; a quella di [...],
la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza RAVENNA.
La società TARANTO risponde a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4,
comma 5 CGS, per illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa
estranee, non essendo emersi elementi che inducano, quantomeno in termini di
ragionevole dubbio, ad escludere che la società abbia partecipato all'illecito ovvero ad
affermare che lo abbia ignorato.