Art. 16 bis
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto
controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato
organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono
riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero
un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari
vincoli contrattuali.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della
Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio
del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso
di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al
comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di
iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di
competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione
mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei
soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in
capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima
categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine
entro i 30 giorni successivi.
Disposizioni transitorie:
A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di
cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di
adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro
i seguenti termini perentori:
- 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con una categoria di differenza;
- 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con due categorie di differenza;
- 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con tre categorie di differenza;
- 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con quattro categorie di differenza.
B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società
oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un
termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione
della situazione di controllo.
Il bold è molto chiaro.
Il corsivo è quel che dice FD.
Comunicazione c'è stata.
Il rispetto del disposto no.
O meglio, no se consideriamo le sopraggiunte norme.
Sopraggiunte.
"Abbiamo dato una deroga per 11 anni, chi ha ricevuto quella deroga sapeva benissimo quale era il punto di caduta finale". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto a Napoli a margine di un incontro, facendo riferimento al caso Salernitana.
Non me fate faticare, fa caldo.