Non si tratta di essere d'accordo o meno, cosa ti saresti aspettato tu (o io) è abbastanza irrilevante, le motivazioni lo dicono chiaramente (non l'avevo riportato per non mettere il dito nella piaga ma a sto punto):
5.2 Il Collegio può ora passare ad esaminare le condotte contestate sub e) ed f) che, per la loro omogeneità possono essere valutate unitariamente e che si sostanziano nel:
e) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell'incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell'incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020.
Anche il tal caso il Collegio ritiene palese la responsabilità della componente medica qui deferita a fronte di una gravissima violazione, non solo dei protocolli FIGC, ma anche della normativa nazionale che, per la rilevanza e per la ormai notoria diffusione, anche a livello mediatico, è ben conosciuta, ovvero dovrebbe essere ben conosciuta anche da chi non ha una particolare cognizione medica.
L'obbligo, in caso di positività, di sottoporsi al periodo di isolamento per un periodo di almeno 10 giorni in caso di asintomaticità è chiaramente scolpito nelle norme citate ed incombe in primo luogo sullo stesso soggetto che risulta positivo (nel caso di specie non deferito), la cui violazione comporta anche possibili conseguenze penali.
A tal riguardo la circolare del Ministero della Salute è fin troppo chiara nell'evidenziare che "Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)".
Nel caso di specie, invece, noncuranti, del pregnante divieto espressamente previsto, gli odierni deferiti hanno evitato di sottoporre all'obbligatorio periodo di isolamento i due calciatori sopra indicati, addirittura consentendo l'inserimento degli stessi nella distinta gara delle partite sopra indicate.
A nulla vale, a parere del Collegio, la circostanza che i predetti fossero stati sottoposti a tampone nell'immediatezza delle gare e che gli stessi siano risultati negativi, in quanto la riscontrata positività, peraltro contestata solo con affermazioni apodittiche, assertive e prettamente teoriche, avrebbe dovuto imporre la massima cautela, in attesa, appunto, delle decisioni dell'autorità sanitaria competente