Lazio - Covid-19 (Topic Ufficiale)

Aperto da hafssol, 03 Nov 2020, 15:43

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Adler Nest

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adesso capisco perchè la giustizia in italia è così lunga...... :=))

mazzok

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Citazione di: carib il 25 Mar 2021, 12:49

Torna inoltre prepotentemente sotto accusa il famoso allenamento mattutino del 3 novembre, prima della partenza per San Pietroburgo: «È emerso dai filmati che Immobile, Strakosha e Leiva hanno svolto l'intera seduta (iniziata intorno alle 9.30), sebbene fossero risultati positivi ai tamponi Synlab del 2 novembre e nonostante il dottor Rodia ne fosse venuto a conoscenza dai rappresentati Synlab tra le ore 9.11 e le 10.49 del 3 novembre, giorno dell'allenamento». Questo si evince dall'interrogatorio del P.O.C (point of contact) di Synlab Franchin: «Ho verificato la presenza di 4 contatti telefonici intercorsi con il dott. Rodia, rispettivamente alle ore 09.11, 09.15, 10.04 e 10.34 del 3 novembre 2020, in cui ho preannunciato il riscontro delle positività e alle 10.49 ho inviato al dott. Rodia un messaggio whatsapp con la lista dei calciatori positivi già inseriti anche sulla piattaforma plasma»

Questo passaggio dell'articolo abbatino è un capolavoro di confusione.
Di chi è il primo dei due virgolettati?

Inoltre io dalle parole di Franchin capisco che tra le 9.11 e le 10.04 ha avvisato Rodia che si stavano riscontrando delle positività. Dopo di che alle 10:49 - avendo abbinato i nomi agli esami - ha "pre annunciato" i nomi di tre calciatori tramite whapp.
Possono bastare queste comunicazioni non ufficiali per punire la Lazio?

curioso che per la procura federale la quarantena dovrebbe partire dal momento in cui si viene a sapere, supponendo nel nostro caso presunte indiscrezioni ancor prima della ricezione del referto, ma nel caso del torino va bene che parta addirittura dal giorno dopo il provvedimento dell'ASL

geddie

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Il cazzi atone pesante e' prevedibile anche per noi, in coda alle motivazioni.

Daniela

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Citazione di: paolo71 il 30 Mar 2021, 14:18
appunto.
Allora perchè dotarsi di un protocollo FIGC quando bastava quello delle ASL.

perchè serviva per assicurare l'inizio e la fine del campionato
ora questa sicurezza non c'è
se dovesse verificarsi un altro caso
il campionato non finirebbe

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Il nostro Giorgione

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Tu  guarda mo' se Ciro non si becca il covid in nazionale.

Mi faccio brillare davanti alla CAF, ma solo dopo aver soffocato nelle feci un po' di merdaioli che parlano di giocatori della Lazio schierati in campo da positivi.....

Precisione

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Covid: Lazio; negativi tamponi di Immobile, Lazzari e Acerbi. Sospiro di sollievo per Inzaghi dopo le positività nell'Italia

Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L'attaccante biancoceleste, invece, è stato lasciato a riposo visto l'elevato minutaggio disputato in nazionale nelle tre gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

cippolo

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Ma se vale il principio dell'Asl di Torino adesso tutti i nazionali non dovrebbero andare tutti in quarantena? Bonucci positivo che si fa' la foto con Donnarumma. Oppure vale solo per il Torino?

rocchigol

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dice che lo scansuolo non farà giocare i suoi...

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DajeLazioMia

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ot
Secondo me il sassuolo anche mettere un portiere in porta non è molto corretto.
Potrebbe parare.
eot

Roberto66

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Citazione di: Precisione il 01 Apr 2021, 19:09
Covid: Lazio; negativi tamponi di Immobile, Lazzari e Acerbi. Sospiro di sollievo per Inzaghi dopo le positività nell'Italia

Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L'attaccante biancoceleste, invece, è stato lasciato a riposo visto l'elevato minutaggio disputato in nazionale nelle tre gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.
mmm sta cosa è sospetta fossi nella calzetta aprirei una bella inchiesta...



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Il nostro Giorgione

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Non avevo visto il post di Limesiano. Qualche commento a caldo.

La motivazione é esattamente in linea con quanto avevamo scritto qui dentro.

Motivazione — a mio avviso - più sociologica che giuridica, ma è lo standard del diritto sportivo. Non è una decisione inattaccabile. Sopratutto rispetto alla posizione di Lotito.

In più, le pene sono troppo severe rispetto ai precedenti di quest'anno. Credo proprio che saranno ridotte.


FatDanny

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Citazione di: Il nostro Giorgione il 07 Apr 2021, 01:36
Eccola qui

https://www.figc.it/media/134411/sez-disciplinare-decisione-n-132-tfn-del-642021.pdf

mammà ha sempre detto che dovevo fare giurisprudenza  :=))

Cito alcuni stralci, saltando accusa e difesa, e andando direttamente a quanto sostengono i giudici:

Venendo ora alle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dei deferiti nelle memorie in atti, il Collegio ritiene destituita di fondamento la lamentata carenza di giurisdizione in capo a questo Tribunale in relazione ai fatti di cui al deferimento.
La mera lettura delle incolpazioni elevate nell'atto di deferimento rende infatti evidente che le condotte oggetto di contestazione - consistenti in più episodi di omessa comunicazione alle competenti autorità sanitarie nazionali di casi di positività riscontrati tra i calciatori, di omessa comunicazione dei contatti stretti e di omessa adozione dei provvedimenti conseguenti sia per i calciatori risultati positivi sia per il Gruppo Squadra, nonché in alcuni episodi di omessa sottoposizione all'isolamento dei medesimi calciatori positivi, consentendone la partecipazione a gare ufficiali del Campionato di Serie A - ancorché originate da controlli effettuati in osservanza di Protocolli Uefa, si risolvono nella ritenuta violazione della normativa domestica, tanto federale quanto statale, quest'ultima espressamente richiamata dalla prima.
Si tratta in altre parole di valutare la rilevanza disciplinare, secondo la normativa statuale recepita ed integrata dai Protocolli FIGC e richiamata nel deferimento, delle condotte poste in essere dai deferiti a seguito del riscontro e, dunque, della conoscenza delle positività comunicate dal laboratorio di analisi, ancorché il relativo accertamento fosse previsto dal Protocollo Uefa poiché connesso alla disputa di una gara di Champions League.
Del resto, come rilevato nella memoria della Procura Federale, lo stesso "UEFA Return to Play Protocol" per il caso di positività riscontrata in sede di analisi richiama al part. 7.6 gli obblighi richiesti dalle autorità sanitarie locali competenti ai quali comunque il medico del team si deve conformare. E ciò non in forza del Protocollo medesimo, quanto appunto in forza della normativa locale di riferimento


...

Ritiene il Collegio, come anche osservato dal Procuratore Federale f.f. in udienza, che il CU 78/A non abbia affatto modificato il CGS, limitandosi a richiamare le sanzioni applicabili in caso di violazioni ai protocolli sanitari vigenti.
Sanzioni e fattispecie che comunque, in disparte il citato C.U., conseguirebbero comunque alla violazione del combinato disposto degli artt. 4, CGS e 44 NOIF, anch'essi richiamati nelle incolpazioni, sugli adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche.
Peraltro, come opportunamente osservato dalla Procura Federale, il provvedimento citato non appartiene al novero degli atti che devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionali del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) del relativo Statuto, che richiama soltanto i regolamenti; né tale approvazione è richiesta dall'art. 27 dello Statuto FIGC, che richiama solo la necessità di sottoposizione alla Giunta del CONI del codice di giustizia sportiva.


...

Al riguardo, il collegio ritiene che gli obblighi che si assumono violati attengano alle immediate iniziative da intraprendere a seguito degli avvenuti riscontri di positività sopra indicati.
Obblighi rispondenti, peraltro, a specifiche attività che richiedono un'adeguata conoscenza delle procedure medico-legali ed uno stretto e costante contatto con le autorità pubbliche sanitarie.
In proposito, appare destituita di fondamento la circostanza, sostenuta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale alla società non incombesse alcun obbligo di avvisare tempestivamente l'autorità sanitaria pubblica, né di porre in essere, in assenza di indicazioni specifiche della stessa, le conseguenti attività imposte dai protocolli sanitari emanati dalla FIGC e validati dalle autorità sanitarie.
Invero, appare evidente che, i protocolli in questione, rispondono ad un automatismo che non può trovare alcuna limitazione qualora la azienda sanitaria pubblica non venga informata della riscontrata positività del calciatore o di un componente dello staff della squadra.
Se ciò è vero, pertanto, appare riduttivo ritenere che in capo al soggetto, chiamato alla concreta e responsabile attuazione delle misure volte alla tutela della salute dei propri lavoratori, tali obblighi non sorgano – paradossalmente neanche in capo ai lavoratori stessi che risultino positivi al tampone - qualora il laboratorio ometta di comunicare l'esito alla ASL.


...

Al riguardo, la tesi, secondo cui la definizione della positività in ambito UEFA non sarebbe idonea a far scattare i provvedimenti disposti nell'ambito dei protocolli interni, non può trovare alcuno spazio di ammissibilità in ragione delle chiare prescrizioni normative – alcune anche sanzionate penalmente – in ordine all'obbligo di isolamento fiduciario e di quarantena che, ad ogni buon conto, prescindono dall'applicabilità dei protocolli FIGC e che, invero, incombono sia sui chi eserciti la scienza medica, sia sui singoli soggetti che, sottoposti ad un eventuale controllo, risultino positivi al tampone molecolare.

Non concordo che la motivazione sia più sociologica che giuridica.
Il passaggio fondamentale è, come riportato, il fatto che la violazione non è avvenuta su un protocollo che andava validato dal CONI, ma di valenza statale e federale in quanto recepito.
Si dice: perché allora si punisce anche sul piano sportivo?
Perché, come ampiamente detto in questo topic, potenzialmente c'era eccome un vantaggio sportivo nella mancata comunicazione (poter accorciare i tempi di recupero). L'ordinamento sportivo non punisce il dolo effettivo, ma tutti i casi in cui potenzialmente la violazione/elusione di norme può dare adito ad un vantaggio in termini sportivi.

Ora, sulla base delle motivazioni scritte, io spero che per i medici Rodia e Pulcini ci sia un regolare e giusto processo in sede ordinaria e davanti all'ordine dei medici e che paghino le conseguenze dei loro comportamenti, a mio avviso assolutamente inammissibili da parte di chi esercita una professione medica durante una pandemia mondiale.

alex73

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In sintesi conviene chiuderla qui?

AquiladiMare

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Citazione di: FatDanny il 07 Apr 2021, 07:28
mammà ha sempre detto che dovevo fare giurisprudenza  :=))

Cito alcuni stralci, saltando accusa e difesa, e andando direttamente a quanto sostengono i giudici:

Venendo ora alle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dei deferiti nelle memorie in atti, il Collegio ritiene destituita di fondamento la lamentata carenza di giurisdizione in capo a questo Tribunale in relazione ai fatti di cui al deferimento.
La mera lettura delle incolpazioni elevate nell'atto di deferimento rende infatti evidente che le condotte oggetto di contestazione - consistenti in più episodi di omessa comunicazione alle competenti autorità sanitarie nazionali di casi di positività riscontrati tra i calciatori, di omessa comunicazione dei contatti stretti e di omessa adozione dei provvedimenti conseguenti sia per i calciatori risultati positivi sia per il Gruppo Squadra, nonché in alcuni episodi di omessa sottoposizione all'isolamento dei medesimi calciatori positivi, consentendone la partecipazione a gare ufficiali del Campionato di Serie A - ancorché originate da controlli effettuati in osservanza di Protocolli Uefa, si risolvono nella ritenuta violazione della normativa domestica, tanto federale quanto statale, quest'ultima espressamente richiamata dalla prima.
Si tratta in altre parole di valutare la rilevanza disciplinare, secondo la normativa statuale recepita ed integrata dai Protocolli FIGC e richiamata nel deferimento, delle condotte poste in essere dai deferiti a seguito del riscontro e, dunque, della conoscenza delle positività comunicate dal laboratorio di analisi, ancorché il relativo accertamento fosse previsto dal Protocollo Uefa poiché connesso alla disputa di una gara di Champions League.
Del resto, come rilevato nella memoria della Procura Federale, lo stesso "UEFA Return to Play Protocol" per il caso di positività riscontrata in sede di analisi richiama al part. 7.6 gli obblighi richiesti dalle autorità sanitarie locali competenti ai quali comunque il medico del team si deve conformare. E ciò non in forza del Protocollo medesimo, quanto appunto in forza della normativa locale di riferimento


...

Ritiene il Collegio, come anche osservato dal Procuratore Federale f.f. in udienza, che il CU 78/A non abbia affatto modificato il CGS, limitandosi a richiamare le sanzioni applicabili in caso di violazioni ai protocolli sanitari vigenti.
Sanzioni e fattispecie che comunque, in disparte il citato C.U., conseguirebbero comunque alla violazione del combinato disposto degli artt. 4, CGS e 44 NOIF, anch'essi richiamati nelle incolpazioni, sugli adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche.
Peraltro, come opportunamente osservato dalla Procura Federale, il provvedimento citato non appartiene al novero degli atti che devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionali del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) del relativo Statuto, che richiama soltanto i regolamenti; né tale approvazione è richiesta dall'art. 27 dello Statuto FIGC, che richiama solo la necessità di sottoposizione alla Giunta del CONI del codice di giustizia sportiva.


...

Al riguardo, il collegio ritiene che gli obblighi che si assumono violati attengano alle immediate iniziative da intraprendere a seguito degli avvenuti riscontri di positività sopra indicati.
Obblighi rispondenti, peraltro, a specifiche attività che richiedono un'adeguata conoscenza delle procedure medico-legali ed uno stretto e costante contatto con le autorità pubbliche sanitarie.
In proposito, appare destituita di fondamento la circostanza, sostenuta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale alla società non incombesse alcun obbligo di avvisare tempestivamente l'autorità sanitaria pubblica, né di porre in essere, in assenza di indicazioni specifiche della stessa, le conseguenti attività imposte dai protocolli sanitari emanati dalla FIGC e validati dalle autorità sanitarie.
Invero, appare evidente che, i protocolli in questione, rispondono ad un automatismo che non può trovare alcuna limitazione qualora la azienda sanitaria pubblica non venga informata della riscontrata positività del calciatore o di un componente dello staff della squadra.
Se ciò è vero, pertanto, appare riduttivo ritenere che in capo al soggetto, chiamato alla concreta e responsabile attuazione delle misure volte alla tutela della salute dei propri lavoratori, tali obblighi non sorgano – paradossalmente neanche in capo ai lavoratori stessi che risultino positivi al tampone - qualora il laboratorio ometta di comunicare l'esito alla ASL.


...

Al riguardo, la tesi, secondo cui la definizione della positività in ambito UEFA non sarebbe idonea a far scattare i provvedimenti disposti nell'ambito dei protocolli interni, non può trovare alcuno spazio di ammissibilità in ragione delle chiare prescrizioni normative – alcune anche sanzionate penalmente – in ordine all'obbligo di isolamento fiduciario e di quarantena che, ad ogni buon conto, prescindono dall'applicabilità dei protocolli FIGC e che, invero, incombono sia sui chi eserciti la scienza medica, sia sui singoli soggetti che, sottoposti ad un eventuale controllo, risultino positivi al tampone molecolare.

Non concordo che la motivazione sia più sociologica che giuridica.
Il passaggio fondamentale è, come riportato, il fatto che la violazione non è avvenuta su un protocollo che andava validato dal CONI, ma di valenza statale e federale in quanto recepito.
Si dice: perché allora si punisce anche sul piano sportivo?
Perché, come ampiamente detto in questo topic, potenzialmente c'era eccome un vantaggio sportivo nella mancata comunicazione (poter accorciare i tempi di recupero). L'ordinamento sportivo non punisce il dolo effettivo, ma tutti i casi in cui potenzialmente la violazione/elusione di norme può dare adito ad un vantaggio in termini sportivi.

Ora, sulla base delle motivazioni scritte, io spero che per i medici Rodia e Pulcini ci sia un regolare e giusto processo in sede ordinaria e davanti all'ordine dei medici e che paghino le conseguenze dei loro comportamenti, a mio avviso assolutamente inammissibili da parte di chi esercita una professione medica durante una pandemia mondiale.

In termini sportivi però non ci hanno condannato. Non hanno quindi accertato un qualunque vantaggio sportivo dalla mancata comunicazione/violazione del protocollo

FatDanny

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come no, le condanne sono di un tribunale sportivo, mica di un tribunale ordinario.

La condanna non è in termini di penalizzazioni in classifica, ma questo mi sembra sacrosanto, viste le responsabilità ad oggi accertate.
Il fatto che non ci siano punti di penalizzazione non significa che non c'è stata condanna sportiva.
Tanto che è la Lazio a dover pagare una multa comunque salata, mica altri.

AquiladiMare

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Citazione di: FatDanny il 07 Apr 2021, 09:11
come no, le condanne sono di un tribunale sportivo, mica di un tribunale ordinario.

La condanna non è in termini di penalizzazioni in classifica, ma questo mi sembra sacrosanto, viste le responsabilità ad oggi accertate.
Il fatto che non ci siano punti di penalizzazione non significa che non c'è stata condanna sportiva.
Tanto che è la Lazio a dover pagare una multa comunque salata, mica altri.

Non sono d'accordo... avessimo tratto vantaggio sportivo (ovvero schierato un giocatore che non avremmo potuto schierare) mi sarei aspettato una pena 'sportiva', quindi una penalizzazione in classifica.

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FatDanny

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Non si tratta di essere d'accordo o meno, cosa ti saresti aspettato tu (o io) è abbastanza irrilevante, le motivazioni lo dicono chiaramente (non l'avevo riportato per non mettere il dito nella piaga ma a sto punto):

5.2 Il Collegio può ora passare ad esaminare le condotte contestate sub e) ed f) che, per la loro omogeneità possono essere valutate unitariamente e che si sostanziano nel:
e) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell'incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell'incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020.
Anche il tal caso il Collegio ritiene palese la responsabilità della componente medica qui deferita a fronte di una gravissima violazione, non solo dei protocolli FIGC, ma anche della normativa nazionale che, per la rilevanza e per la ormai notoria diffusione, anche a livello mediatico, è ben conosciuta, ovvero dovrebbe essere ben conosciuta anche da chi non ha una particolare cognizione medica.
L'obbligo, in caso di positività, di sottoporsi al periodo di isolamento per un periodo di almeno 10 giorni in caso di asintomaticità è chiaramente scolpito nelle norme citate ed incombe in primo luogo sullo stesso soggetto che risulta positivo (nel caso di specie non deferito), la cui violazione comporta anche possibili conseguenze penali.
A tal riguardo la circolare del Ministero della Salute è fin troppo chiara nell'evidenziare che "Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)".
Nel caso di specie, invece, noncuranti, del pregnante divieto espressamente previsto, gli odierni deferiti hanno evitato di sottoporre all'obbligatorio periodo di isolamento i due calciatori sopra indicati, addirittura consentendo l'inserimento degli stessi nella distinta gara delle partite sopra indicate.
A nulla vale, a parere del Collegio, la circostanza che i predetti fossero stati sottoposti a tampone nell'immediatezza delle gare e che gli stessi siano risultati negativi, in quanto la riscontrata positività, peraltro contestata solo con affermazioni apodittiche, assertive e prettamente teoriche, avrebbe dovuto imporre la massima cautela, in attesa, appunto, delle decisioni dell'autorità sanitaria competente

AquiladiMare

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Citazione di: FatDanny il 07 Apr 2021, 09:25
Non si tratta di essere d'accordo o meno, cosa ti saresti aspettato tu (o io) è abbastanza irrilevante, le motivazioni lo dicono chiaramente (non l'avevo riportato per non mettere il dito nella piaga ma a sto punto):

5.2 Il Collegio può ora passare ad esaminare le condotte contestate sub e) ed f) che, per la loro omogeneità possono essere valutate unitariamente e che si sostanziano nel:
e) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell'incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell'incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020.
Anche il tal caso il Collegio ritiene palese la responsabilità della componente medica qui deferita a fronte di una gravissima violazione, non solo dei protocolli FIGC, ma anche della normativa nazionale che, per la rilevanza e per la ormai notoria diffusione, anche a livello mediatico, è ben conosciuta, ovvero dovrebbe essere ben conosciuta anche da chi non ha una particolare cognizione medica.
L'obbligo, in caso di positività, di sottoporsi al periodo di isolamento per un periodo di almeno 10 giorni in caso di asintomaticità è chiaramente scolpito nelle norme citate ed incombe in primo luogo sullo stesso soggetto che risulta positivo (nel caso di specie non deferito), la cui violazione comporta anche possibili conseguenze penali.
A tal riguardo la circolare del Ministero della Salute è fin troppo chiara nell'evidenziare che "Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)".
Nel caso di specie, invece, noncuranti, del pregnante divieto espressamente previsto, gli odierni deferiti hanno evitato di sottoporre all'obbligatorio periodo di isolamento i due calciatori sopra indicati, addirittura consentendo l'inserimento degli stessi nella distinta gara delle partite sopra indicate.
A nulla vale, a parere del Collegio, la circostanza che i predetti fossero stati sottoposti a tampone nell'immediatezza delle gare e che gli stessi siano risultati negativi, in quanto la riscontrata positività, peraltro contestata solo con affermazioni apodittiche, assertive e prettamente teoriche, avrebbe dovuto imporre la massima cautela, in attesa, appunto, delle decisioni dell'autorità sanitaria competente


la chiave, imho, è proprio l'ultimo paragrafo... Immobile era negativo (come confermato dai due tamponi) però avremmo dovuto essere più cauti...

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