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Analisi della sentenza
Quello che i contestatori hanno lamentato, e i giudici del Tar riconosciuto, è che le raccomandazioni da parte dell'AIFA a non prescrivere determinati trattamenti, a prescindere dalle evidenze scientifiche a supporto di tale divieto, si pone in contrasto con la deontologia professionale del medico. In effetti, il Codice di deontologia medica ha cura di precisare in più parti l'assoluta libertà e indipendenza del medico nella scelta delle terapie.
Lo stesso giuramento di Ippocrate presenta come prima formula il giuramento «di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento». L'art. 4 del Codice, invece, stabilisce espressamente che «L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione, che costituiscono diritto inalienabile del medico». Per tali ragioni, l'AIFA non ha il potere di "vietare" a un medico la scelta, in scienza e coscienza, di determinati trattamenti, sulla base del suo insindacabile giudizio.
Si legge infatti nella sentenza che «è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito» e pertanto «la prescrizione dell'AIFA (...) contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale (...) impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci (...), come avviene per ogni attività terapeutica».
Del resto, il Tar Lazio fa notare che in un caso simile un altro giudice si era già pronunciato sulla medesima prescrizione, stabilendo che «la nota AIFA non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna» e che il senso delle linee guida in questione, «fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio» è quello di «fornire un ausilio, ancorché non vincolante, a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito».
Insomma: il senso della decisione è che l'AIFA ben può, e anzi deve, fornire indicazioni generali sulle terapie più idonee sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, ma non può raccomandare al medico il ricorso, in scienza e coscienza e sotto sua responsabilità, di altre terapie che questi ritenga altrettanto idonee nel caso specifico, poiché questa facoltà è e resta un diritto inalienabile del medico. Se poi la terapia scelta dal medico si rivelerà errata, sarà lui stesso a risponderne, come accade già per tutte le altre terapie.