Ricordo quanto segue in ordine al deferimento del presidente per "per aver omesso di trasmettere alla procura gli atti e i documenti richiesti, in violazione di cui all' art. 1, comma 1, C.G.S. e all'art. 8, comma 1 C.G.S.:"
L'articolo 1 del C.G.S, in tema di "Doveri e obblighi generali" recita:
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Al successivo comma 6 si prevede che
"In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1," il quale prevede come Sanzioni a carico delle società le seguenti:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1 che prevede Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro