Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o
ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e
dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle
licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa
federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi
federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre
norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal
presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione
dell'ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante
qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non
avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste
dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.
5. ABROGATO
(perché riportato nel nuovo comma 3 dell'art. 10)
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in
violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare
illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC)
che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di
sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali
vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF,
comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e,
nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate
dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze
economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione
di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli
allenatori tesserati con società dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che
partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non
inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o
indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della
Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h)
dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura
federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un
periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società
professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società
responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi
della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo
l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1,
e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Art. 9
Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di
commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono
l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA.
Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.
1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di
contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria
società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non
autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti,
anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori
devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e
delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La
società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle
disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai
campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le
sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle
dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio -30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a
carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella
misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto
prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in
favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a
carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella
misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto
prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto
trimestre.
3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei
termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici
emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.
4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.
1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di
cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102,
comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del
valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, della
inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa
attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti,
tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere,
ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza
falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento
di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi
commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle
competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori
locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18,
comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi
dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i)
dell'art. 18,comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi
dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i)
dell'art. 18, comma 1.
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 riconosciuti
responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o
della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si
applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne
interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita
con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e),
f), g), h) dell'art. 19, comma 1.