Calcioscommesse: noi difendiamo la Lazio

Aperto da ralphmalph, 17 Gen 2012, 21:45

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Eagle70

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Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:39
Il codice della giustizia (?) sportiva ha delle regole completamente diverse da quella ordinaria, che comprendono anche discorsi di etica, moralità bla bla bla.
Non è che l'ho scritto io sto cazzo di regolamento eh.

vedi, mettendo quel punto interrogativo accanto alla parola giustizia ti sei risposto da solo.
puo' la giustizia sportiva avere dei fondamenti di diritto opposti a quelli della giustizia ordinaria?
secondo me no.
e credo anche secondo te.
a meno che tu non porti una documentazione di quello che affermi, io continuo a credere che leggi troppo mensurati.



calimero

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Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:44
Scusami, non avevo visto la tua risposta.
L'accusa è quella che tutti conosciamo, cioè di un cazzaro pentito amico degli amici.
Mi incazzo quando leggo che persone che reputo intelligenti, in virtù di un accecamento da tifo, dimentichino quale chiavica sia il codice della giustizia sportiva, o si nascondano sotto la sabbia per evitare di sapere.

Rispondi pure a me. Citami l'articolo del codice di giustizia sportiva che sancisce che l'onere della prova spetta all'"incolpato".


ralphmalph

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* 21.312
Registrato
Art. 35
Mezzi di prova e formalità procedurali
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura
federale.
1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine
dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano
quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti
l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al
riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore
16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai
fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta
per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La
richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte
determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.
Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale
l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo
commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione
blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di
condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del
calciatore che ha simulato;
2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.
In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari
nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia
tecnica e documentale.
1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore
per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di
espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal
commissario di campo, se designato.
1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti
all'interno dell'impianto di gioco.
La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di
gioco.
2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.
2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto
degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di
campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al
Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.
2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o
dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della
decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.
3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e
alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi,
nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle
deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.
4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni
difensive.
Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente
comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8.
5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei
tesserati.
5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle
controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli
Organi della giustizia sportiva.

brillo di lazio

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* 1.385
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Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:24
Qui dentro leggo cose sorprendenti, conoscendo il livello qualitativo di questo forum.
Leggo, cioè, che la maggior parte non considera, o scambia per romanisti, coloro che asseriscono un dato di fatto reale ed incontrovertibile.
Cioè che, nell'ambito della giustizia sportiva, a differenza di quella ordinaria,
si deve dimostrare la propria innocenza con prove e non chiedere le prove all'accusa per dimostrare la propria colpevolezza.
Non servono le prove per essere colpevoli, ma devi dimostrare di essere innocente. Un cavillo pericolosissimo.
Mettiamocelo bene in testa.
E' già successo e mi stupisco di tanta 'ingenuità'.

Perfetto, purtroppo non fà una piega....

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AutumnLeaves

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Citazione di: Eagle70 il 13 Apr 2012, 10:46
vedi, mettendo quel punto interrogativo accanto alla parola giustizia ti sei risposto da solo.
puo' la giustizia sportiva avere dei fondamenti di diritto opposti a quelli della giustizia ordinaria?
secondo me no.
e credo anche secondo te.
a meno che tu non porti una documentazione di quello che affermi, io continuo a credere che leggi troppo mensurati.
Non può infatti, ma E'.
E non l'ho deciso né io né tu.

Ancora co Mensurati, ma chi se lo incula, anzi, spero che qualcuno che se lo inculi esca davvero fuori.

calimero

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Citazione di: brillo di lazio il 13 Apr 2012, 10:48
Perfetto, purtroppo non fà una piega....

L'inversione dell'onere della prova, essendo un'eccezione al principio generale di legalità che informa l'ordinamento giuridico, dovrebbe essere esplicitamente consacrata in una norma positiva del codice di giustizia sportiva. Norma che non esiste.

E' vera un'altra cosa e cioè che la soglia probatoria è "anticipata" rispetto alla giustizia ordinaria, ma comunque non siamo di fronte ad un ordalia medievale e Mr. Palace non ha i poteri dell'Inquisizione, anche se forse li vorrebbe avere.

P.S. Ripeterò questo post ogni volta che leggerò che nella giustizia sportiva vige la "probatio diabolica"

el jardinero

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Ragazzi, ma vi rendete conto che la prospettiva è di rivedere queste merde ( senza merito alcuno!) lassù? E al posto nostro? Non vi ribolle il sangue, cazzo? Ripeto, bisogna organizzarsi, urlare, fare parecchio casino! Ci stanno prendendo per il naso, ancora una volta! A me non basta aspettare il coinvolgimento delle merde, io non voglio pagare per cose che o non ho fatto oppure non possono essere provate. I papaveri che governano il pallone ( Lega, Federcalcio, Ufficio Indagini) sono frustrati che parlano per frasi fatte e convenzioni. Ma il più delle volte se la fanno sotto. Oltre alla marcia dei laziali per lo scudetto del 2000, ricordate che TRENTA tifosi del Catania ( io ero lì e vi garantisco che non erano di più), spalleggiati da Gaucci costrinsero la Figc a fare una serie B a 24 squadre, ammettendo loro e la Fiorentina.

Flaminio

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* 1.547
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Questo non vede l'ora.

http://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2012/04/13/news/calciatori_e_club_coinvolti-33232482/

Spy calcio
Fulvio Bianchi
Calciatori e club coinvolti
Ecco cosa potrà succedere


La (nuova) piovra del calcio. Le scommesse. I dati sono impressionanti. Graham Peaker, Uefa "intelligence coordinator", in occasione del workshop di Helsinki, ha spiegato: "Il mercato del fixing è globale ed endemico. Ogni giorno hanno un nuovo modo di agire. Con una semplice telefonata, trasferiscono ingenti somme di denari da una parte all'altra del mondo: il valore annuale stimato del gioco è pari a oltre 500 miliardi di euro, di cui il 32 per cento in Europa, il 44 in Asia, il 5 in Oceania, il 16 in Nord America, il 2 in Africa e l'1 in Sudamerica". Una piovra contro cui stanno lottando Fifa, Uefa, le Federazioni nazionali. Hanno chiesto anche aiuto all'Interpol: la "guerra" è appena iniziata. Ma, intanto, ecco che rischia di sconvolgere i nostri campionati: dalla serie A alla Lega Pro, sarà un'estate di processi (due? tre?), di condanne, di polemiche, di ricorsi. Saranno deferiti più di cinquanta tesserati e decine di società: il pool di Stefano Palazzi sta lavorando ormai a pieno ritmo. Uno staff di 12 persone della procura Figc che si sta interessando (solo) al calcioscommesse. Il presidente Giancarlo Abete ha chiesto di fare (il più possibile) in fretta, di fare bene, di fare pulizia. Entro fine mese ci saranno i primi deferimenti: riguarderanno una parte (non tutta) delle carte di Cremona, perché la procura della Repubblica di Bari, ad esempio, ancora non ha fatto avere nulla a Palazzi. Il procuratore Figc è in ottimi rapporti con il capo della procura pugliese Laudati, di cui
è stato anche auditore. Ma le indagini a Bari sono ancora in (pieno) corso e molti verbali sono stati secretati: la Figc non si può ancora muovere. Comunque ha già sufficiente materiale da Cremona per "rinviare a giudizio" già un discreto numero di tesserati e club. In serie A, a indagini concluse (calcolando quindi anche Bari), potrebbero essere addirittura undici le società coinvolte, con responsabilità diverse: Atalanta, Bologna, Cesena, Parma, Chievo, Genoa, Lazio, Lecce, Novara, Siena, Udinese. In B, stando a quello che esce dai verbali, il Bari sembra spacciato. Coinvolta anche la Sampdoria. C'è da chiedersi che controllo facevano alcuni dirigenti sui loro calciatori... E' difficile oggi stabilire il grado di responsabilità dei club: come noto, esistono la responsabilità oggettiva, quella presunta e diretta (quando sono coinvolti i dirigenti).  I deferimenti potrebbero riguardare l'articolo 1 (lealtà, ecc.) e il 6 (illecito). L'articolo 18 del codice di giustizia sportiva è chiaro: "La penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione seguente". La pena insomma deve essere afflittiva. Possibile quindi che alcuni club siano puniti quest'anno (addio qualificazione europea o salvezza), e altri debbano iniziare la stagione 2012-'13 con dei punti di penalizzazione. Alcune società rischiano da tre punti in su: ma se la gara taroccata ad esempio ha portato alla salvezza, la pena richiesta potrebbe essere molto più alta (anche dieci punti). Non si sommano le gare. Nel caso dell'Atalanta, ad esempio, che già stato scontando sei punti di penalizzazione, ci sono in ballo altre due partite: ma questo non vuol dire che avrà altri sei punti, da scontare magari nella prossima stagione. Per una questione di "continuazione", potrebbe averne solo due-tre. Nel caso di responsabilità diretta è prevista invece la retrocessione all'ultimo posto in classifica. Alcuni club hanno messo all'esame del giorno, per l'assemblea di Lega di A del 20 aprile, la questione della responsabilità oggettiva. Una cosa deve essere chiara: i processi di questa estate si terranno con le norme attuali. Lo ha assicurato ieri Abete. In futuro, si vedrà: la Figc già prevede sconti di pena per chi collabora ed è anche pronta a migliorare il sistema della responsabilità oggettiva, per evitare che, in qualche caso, i club abbiano un doppio danno. Ma bisognerà tenere conto anche di Fifa, Uefa e Coni. Una (eventuale) riforma quindi arriverà chissà quando. Per ora si va avanti con queste regole. Già la scorsa estate Palazzi d'altronde chiese delle "esimenti" per i club: lo stesso dovrebbe fare nei prossimi processi. I tesserati invece, se non si pentono, saranno stangati: Gervasoni, ad esempio, era stato radiato dalla giustizia sportiva la scorsa estate prima ancora che fosse indagato da quella ordinaria.  L'Uefa inoltre vieta l'iscrizione alle Coppe europee per i club condannati per illecito: insomma, le classifiche potrebbero davvero essere sconvolte. Questo scandalo è vero che non coinvolge i vertici (Juve e Milano, in lotta per il titolo, ne sono totalmente fuori) ma per certi aspetti è peggio ancora di Calciopoli 2006, perché allora non ci furono gare taroccate (lo ha detto la sentenza di Napoli), e nemmeno ci fu passaggio di denaro. Qui di soldi invece ne sono girati tanti. Una "slavina" che lascerà sicuramente il segno sul nostro calcio. La Figc se ne rende perfettamente conto: ma non vuole, giustamente, sentire parlare di amnistia. Semmai, si pensa a regole più dure per il futuro. L'Uefa già tiene sotto controllo i campionati europei di prima e seconda divisione (quindi, in Italia, serie A e B). La Lega di A per la prima volta il 20 parlerà di scommesse: evviva, non è mai troppo tardi... La Lega di B, con il suo presidente Andrea Abodi, a fine mese presenterà un piano dettagliato. Perché il codice etico qui non basta più, bisogna toccare certi calciatori (infedeli) nel portafoglio.  La Lega Pro invece si è affidata alla SportRadar per monitorare il flusso di scommesse. Una battaglia terribile, a tutto campo. Difficile da vincere quando un calciatore di notte si collega con il computer con Singapore. Ma è una battaglia che il mondo del calcio vuole, deve, fare. Altrimenti che si gioca a fare, quali solo le partite pulite? Intanto, oggi Palazzi e il suo staff, conclusi gli interrogatori di Gervasoni, Mauri e Brocchi potrebbero pensare ad un nuovo calendario, o più probabile, chiuderanno qui questa fase e cominceranno a preparare i deferimenti. A fine mese arriverà davvero la slavina.

(13 aprile 2012)

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AutumnLeaves

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Citazione di: ralphmalph il 13 Apr 2012, 10:48
Art. 35
Mezzi di prova e formalità procedurali
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura
federale.
1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine
dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano
quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti
l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al
riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore
16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai
fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta
per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La
richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte
determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.
Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale
l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo
commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione
blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di
condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del
calciatore che ha simulato;
2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.
In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari
nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia
tecnica e documentale.
1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore
per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di
espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal
commissario di campo, se designato.
1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti
all'interno dell'impianto di gioco.
La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di
gioco.
2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.
2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto
degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di
campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al
Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.
2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o
dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della
decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.
3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e
alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi,
nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle
deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale.
4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni
difensive.
Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente
comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8.
5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei
tesserati.
5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle
controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli
Organi della giustizia sportiva.
E che c'entra con gli illeciti?

Torakiki

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Citazione di: calimero il 13 Apr 2012, 10:51
P.S. Ripeterò questo post ogni volta che leggerò che nella giustizia sportiva vige la "probatio diabolica"

C'è gente che ripete come un disco rotto le sue tesi senza portare alcun tipo di argomentazione e senza rispondere a chi ne porta. A questo punto non sarebbe il caso di mettere una FAQ in sticky su Lazio Talk? Che se no tra l'obbligo dell'accusato di portare le prove a sua discolpa, le penalizzazioni per omessa denuncia e i punti di penalizzazione per la violazione della clausola compromissoria di Lotito non ne usciamo più.

andujo

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Registrato
Questa persecuzione sulla Lazio sta diventando insopportabile.
Sarà che, per il sottoscritto, la lingua batte dove il dente duole: ma a quando ci faranno scendere in campo con una stella di david gialla stampata al posto della nostra aquila? o forse che, per polemica, dovremmo farlo noi?
Il calcio sui mass media è diventato una palestra di cattiveria: chiunque può getta fango sull'avversario, a prescindere dalla verità.
Ma poi, scusate, se anche tutto questo chiacchiericcio su Mauri e Brocchi fosse dimostrato, la Lazio non sarebbe comunque parte lesa? Cioè, da quel che si legge sui giornali, come si possono mettere sullo stesso livello la posizione di un presidente del Siena (incidentalmente piscio-ruggine) che avrebbe pagato i giocatori di una squadra avversaria, e quella di un Lotito (e della Lazio) che, del tutto ignaro, dalle eventuali scommesse avrebbe soltanto ricevuto un danno.
Non vedo in che modo una presunta e mal definita "responsabilità oggettiva" (di codice sportivo conosco poco, ma nel penale la responsabilità è sempre individuale) possa di colpo cancellare gli enormi danni che la società avrebbe subito dai presunti scommettitori.
Ad ogni modo, mentre lascerei lo svolgersi del processo all'interno delle aule di tribunale, è il ruolo della stampa e dei mass media ad essere inquietante: ricorda davvero la propaganda antisemita di settanta anni fa.
Che schifo.


ralphmalph

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* 21.312
Registrato
Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:53
E che c'entra con gli illeciti?

c'entra con le prove. che devono (DEVONO) essere a carico della procura federale.
Ma aspè, mo posto tutto il codice di giustizia sportiva, così me dici dove leggi le cose che stai sostenendo

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gerdmuller

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Registrato
Citazione di: gesulio il 13 Apr 2012, 08:04
comunque rega', abete parla e cremona risponde.
relazione diretta a mezzo stampa.

è come se abete avesse chiesto a cremona: ora basta, gira tutte le carte che hai e vediamo di pomparle per bene dappertutto.
peccato che le carte siano sempre le stesse, come giustamente dice sharp:
non so, a me sembra l'ultima disperata mossa per mettere a forza qualche pesce grosso nell'inchiesta di cremona, finita con tutta evidenza in un vicolo cieco, dato che non esce più nulla di nuovo da almeno 3 mesi e dato che i nomi che girano sono sempre gli stessi... inchiesta che direttamente è riuscita a svelare soltanto accordi tra mezze calzette per partite di campionati minori con in ballo 3 spicci...
Quoto 100%

ralphmalph

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CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA


TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale,
sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che
riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della
giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere
rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva,
con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri
(AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali
anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse,
nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante
per l'ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),
c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere
b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Art. 2
Applicabilità e conoscenza delle regole
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della
giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili
nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro
pubblicazione.
Art. 3
Responsabilità delle persone fisiche
1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro
applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione
della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione
eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore
dell'atto.
Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata
richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella
propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni,
trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.
Art. 5
Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC,
dell'UEFA o della FIFA.
2. Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati
nonché dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di
un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il
mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più
persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la
credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle
dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla
sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art.
19, comma 1.
6. Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:
a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui
provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la
rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata
provata la verità di tale fatto;
d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle
gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali,
nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le società sono punite, ai sensi dell'art. 4, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle
dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con
fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione
può costituire esimente.
Art. 6
Divieto di scommesse e obbligo di denuncia
1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,
anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente
funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali
organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per
interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti
univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri
ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i
dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a
due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società
ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18,
comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a
conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di
detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1
e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro
15.000,00.
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della
sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una
maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una
sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non
inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il
vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano
venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1
e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro
30.000,00.

calimero

*
Lazionetter
* 6.595
Registrato
Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:53
E che c'entra con gli illeciti?


Ma come che c'entra. L'art. 35 è un po' l'omologo del codice di procedura penale. Ci spiega come funziona il procedimento disciplinare. Dici di conoscere come funziona la giustizia sportiva e non sai neanche questo?

gesulio

Sostenitore
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Lazionetter
* 19.411
Registrato
Citazione di: AutumnLeaves il 13 Apr 2012, 10:53
E che c'entra con gli illeciti?

appunto. ma quale illecito?
secondo te dire: ho saputo che tizio ha biscottato una partita, è la prova di un illecito?
quale onere della prova, ragionevolmente, secondo te, spetta a tizio?
ma de che stamo a parla', boh...

ralphmalph

Sostenitore
*****
Lazionetter
* 21.312
Registrato
Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o
ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e
dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle
licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa
federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi
federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre
norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal
presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione
dell'ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante
qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non
avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste
dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.
5. ABROGATO
(perché riportato nel nuovo comma 3 dell'art. 10)
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in
violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare
illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC)
che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di
sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali
vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF,
comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e,
nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate
dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze
economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione
di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli
allenatori tesserati con società dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che
partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non
inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o
indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della
Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h)
dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura
federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad €
50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un
periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società
professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società
responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi
della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo
l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1,
e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Art. 9
Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di
commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono
l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA.
Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.
1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di
contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria
società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non
autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti,
anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori
devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e
delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La
società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle
disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai
campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le
sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle
dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio -30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a
carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella
misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto
prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in
favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a
carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella
misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto
prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in
classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con
contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di
penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto
trimestre.
3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei
termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici
emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.
4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.
1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la
sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di
cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102,
comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del
valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, della
inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa
attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti,
tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere,
ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza
falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento
di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi
commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle
competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori
locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18,
comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi
dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i)
dell'art. 18,comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi
dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i)
dell'art. 18, comma 1.
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 riconosciuti
responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o
della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si
applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne
interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita
con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e),
f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

happyeagle

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Registrato
Citazione di: saramago il 13 Apr 2012, 10:09
non mi fido. non mi fido più di niente e nessuno. parlano solo del coinvolgimento della Lazio. tutti. occorre una mobilitazione come quella pensata da Fat.

sono d'accordo , contestavo il fatto che la controinchiesta sia l'unica via allo stato attuale , se continuano a farla sporca la priorità diventa un ballottaggio tra controinchiesta e sfasciare tutto , un altro 2006 sarebbe insopportabile

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ralphmalph

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matteo camillo

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 (Zamperini) quando è stato ascoltato a Cremona ha negato di avere avuto qualcosa a che fare sia con Lazio–Genoa che con il centrocampista biancoceleste: «E' vero che conosco Mauri della Lazio che è mio amico fraterno con il quale mi sento quasi quotidianamente. E' anche vero che in occasione della trasferta della Lazio a Lecce l'ho incontrato brevemente. Si è trattato comunque di un incontro di cortesia durante il quale non ho assolutamente trattato di argomenti riguardanti la manipolazione di partite di calcio. Escludo di avere parlato con calciatori diversi dal Ferrario delle questioni relative alla manipolazione della partita Lecce–Lazio»   SECONDO VOI E' PIU GRAVE QUESTO O BARI-ROMA CON LA VALIGETTA NELLA MACCHINA ????? E LA ROMA???? E QUESTO CHE DICO... :SI INVENTANTO LE PROVE E CI FOTTONO...ASPETTIAMO...SPERO DI SBAGLIARMI...

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