Interrogazione parlamentare - P-2491/2005
Parlamento Europeo
L'accordo tra la SS Lazio e l'Agenzia delle Entrate è stato concluso nel pieno rispetto della legislazione nazionale applicabile (Art. 3, comma 3, DL n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito in L. 178 dell'8 agosto 2002) e della legislazione UE (comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese[1]).
L'interrogazione scritta E-1422/05 di Mario Borghezio, giuridicamente infondata, è stata seguita dalla risposta della Commissione del 2 giugno 2005 che, confermando la legittimità della transazione, lascia adito tuttavia ad una possibile fase istruttoria.
Come indicato nella succitata risposta, l'annullamento parziale di un debito fiscale rientra nella categoria degli aiuti di Stato solo laddove non siano riscontrabili eccezioni previste dal trattato, vale a dire misure che possano essere contenute in un sistema fiscale per non compromettere l'efficacia della riscossione delle imposte e l'esistenza di norme che si applicano al debito fiscale d'imprese in difficoltà per il mantenimento della capacità contributiva del debitore.
In questo caso, oltre all'applicabilità di queste norme che escludono il configurarsi di un aiuto di Stato, non è riscontrabile, inoltre, il cosiddetto concetto della «selettività».