Citazione di: syrinx il 16 Set 2010, 11:40
Sarò un rompiballe (o magari un lettore disattento), ma ancora nessuno mi ha spiegato da dove viene il diritto di potere aver un membro (o addirittura 2 su 5, il chè mi pare pura follia) nel cds con il solo 2,5%.
L'ho preso in rete (è un estratto dello Statuto della Lazio del 2005).
Non so se ci sono state modifiche successive.
CAPO IV – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Art. 24 COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di cinque
ad un massimo di nove membri.
La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa
determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente
comma, del suo Presidente e del Vice Presidente, spetta
all'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto eventualmente
stabilito da specifiche norme di legge. L'assemblea nomina
altresì tre componenti supplenti.
Alla minoranza è riservata l'elezione di due componenti
effettivi e di un supplente.La nomina del Consiglio di sorveglianza avviene sulla base di
liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono
elencati mediante un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di consigliere effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di consigliere supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti
che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno
il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un
medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né
possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che
ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di
sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle
società controllanti e controllate dalla Società o che non
siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
I consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Le