Per gli appassionati lettori di testi normativi
L'Articolo 120 del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52., recante "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti" prevede al comma 2 che "Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB", mentre al successivo comma 3 "Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB (547).
Il successivo comma 4 stabilisce che "La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:
lettera a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
lettera c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;
lettera d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico
Il regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, stabilisce all'articolo 121, recante "Termini e modalità di comunicazione" che "La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.".
L'articolo 117 sopra richiamato recante la "Comunicazione delle partecipazioni rilevanti" afferma che "Ccoloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:
a) il superamento della soglia del 2%;
b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, , 75%, 90% e 95%;
c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).