Citazione di: Pergianluca il 06 Dic 2016, 18:05
Daniela, io credo che, nella sua prosa involuta, il G.S. abbia voluto dire che il fatto della bottiglietta lo aveva già giudicato (male) l'arbitro e che dalle immagini non risultavano fatti nuovi (particolare violenza) da quelli giudicati (male) dall'arbitro.
Invece sulla simulazione il cornuto nulla ha detto nel suo referto e così il G.S. si è potuto esprimere.
Giuridicamente ci può stare.
Comunque augurare il peggio a Banti è il minimo.
scusate faccio una piccola digressione giuridica
tedierò un po tutti tranne forse te

Mi sembra applicabile (ma mi posso sbaglia'

) all'ordinamento giuridico sportivo ed alle sanzioni in esso applicabili tutta la diatriba della tassatività degli illeciti disciplinari e delle conseguenti sanzioni risolto in maniera dirimente dalla Cassazione
posto che nell'ambito disciplinare non vi è necessità di tassatività come nell'ambito degli illeciti penali, la Corte precisa come sia doveroso operare una distinzione tra gli illeciti che si declinano in violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, penso nel nostro caso, ovvero mutatis mutandis, nell'ordinamento sportivo all'insulto all'arbitro, alla contestazione delle istituzioni sportive ecc, ed illeciti che risultano essere manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori:dunque nel nostro caso si potrebbero far rientrare i comportamenti antisportivi - contrari alla lealtà sportiva dell'impresa calcio).
Ebben per quest'ultimi la Cassazione
ritiene che non sia necessaria la menzione nel codice disciplinare. nel nostro caso quello sportivo.
e a ben donde direi per evitare all'assurdo che uan condotta antisportiva non tipizzata nel codice non sia punita pur traducendosi in quell'antisportività che la norma generale intende punire
per quello mi è sembrata una assurdità giuridica