Se interessa, ecco l'ordinanza, pubblicata sul sito del TAR:
N. 00377/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00731/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cagliari Calcio S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Ballero, Stefano Ballero, Francesco Ballero, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23; U.T.G. - Prefettura di Cagliari Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Ministero dell'Interno Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica;
nei confronti di
As Roma S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Valentina Sanna in Cagliari, via Ada Negri 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto prefettizio n. 56841 pa/02/d del 22.9.2012, con il quale il Prefetto di Cagliari ha disposto il differimento ad altra data della partita del campionato di calcio di serie A Cagliari - Roma, che avrebbe dovuto svolgersi il 23.9.2012, alle ore 15 presso lo stadio Is Arenas di Quartu Sant'Elena;
- nonché di tutti gli atti presupposti e/o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cagliari e di As Roma S.p.a.;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto l'art. 55 del Codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi gli avvocati Benedetto Ballero e Francesco Ballero per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Annamaria Bonomo per l'Amministrazione e l'avvocato Valentina Sanna su delega dell'avvocato Sticchi Damiani per A.S. Roma s.p.a..
Ritenuto, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, che sussistono tutti gli elementi per disporre la celere fissazione del merito della causa ai sensi dell'art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Il Collegio, esaminati con attenzione il provvedimento adottato dal Prefetto di Cagliari oggetto della presente impugnazione e la situazione di fatto precedente e concomitante all'adozione dello stesso, ritiene, allo stato:
a) che in questa fase cautelare, in disparte i presupposti di fatto alla base del provvedimento prefettizio (e le connesse valutazioni sottese all'esercizio del potere di differimento dell'incontro di calcio) l'attenzione del Collegio si deve porre sulle modalità di esercizio del potere nello specifico e particolare contesto e sul rispetto della sequenza procedimentale seguita, rispetto che, lungi dal potersi considerare come adesione ad una serie di adempimenti di carattere puramente formale si pone come strumentale ad assicurare che urgenti e delicate decisioni concernenti l'ordine pubblico e lo svolgimento di manifestazioni sportive di così rilevante ricaduta anche socio economica possano essere adottate, valutati ed acquisiti (accuratamente) tutti gli interessi pubblici coinvolti (anche, e a maggior ragione, in situazioni di emergenza);
b) che l'esame nel merito della causa, che può essere fissato a breve, consentirà, da un lato a tutte le parti di spiegare le proprie difese in udienza pubblica con la dovuta completezza e ponderazione, dall'altro, a questo Giudice, di adottare i provvedimenti definitivi con la tempestività che la controversia richiede;
c) ritenuto, in definitiva, di dover fissare sollecitamente la definizione del giudizio di merito, essendovi i presupposti per apprezzare favorevolmente le esigenze dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)