Riprendo dalle NOIF aggiornate al 9/5/2025
I. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato
1. Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC: a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci: i) Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico; ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) Contributi in conto esercizio; iii) Proventi da sponsorizzazioni; iv) Proventi pubblicitari; v) Proventi commerciali e royalties; vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi; vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze; ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), sono calcolati: a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio; b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.
3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato: a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio; b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.
4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.
6. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, corredato da una dichiarazione con la quale i suddetti soggetti attestino la veridicità e la corrispondenza dei costi e dei ricavi, calcolati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, con le risultanze delle scritture contabili.
7. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..