La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 5, di seguito integralmente riprodotta:
"Ordinanza n. 5
In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione rileva quanto segue: - quanto alla audizione dei deferiti GERVASONI e CAROBBIO, essa non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento federale, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni;
- peraltro, tali richieste tendono esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Commissione in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti;
- comunque, la richiesta di escussione dei suddetti deferiti non è accompagnata da indicazioni dei capitoli di prova e appare generica e, quindi, inammissibile;
- quanto alle altre istanze di prova testimoniale, premesso che la formazione della prova nell'ordinamento federale avviene sulla base dei principi previsti dal CGS e, in particolare, dall'art. 35, esse appaiono generiche, irrilevanti e non correttamente articolate;
- in ordine alla richiesta di produzione documentale allegata alle memorie, essa è da ritenersi ammissibile;
P .Q.M.
1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti;
2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali;
3) respinge le richieste di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti."
Qualcuno può spiegarmi questa parte? C'è forse scritto che le dichiarazioni di Gervasoni e Carrobio, essendo entrambi indagati, per la giustizia sportiva non possono essere utilizzate come prove nel processo sportivo?