1) SERIE A TIM
Gare del 24-25 settembre 2011 - Quinta giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quinta giornata andata sostenitori
delle Società Bologna-Catania-Lazio-Milan-Napoli- hanno, in violazione della normativa di cui
all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, nel proprio settore, acceso due bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1
lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, all'inizio
della gara, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13
comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
http://www.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=38344937-ccfc-4ebb-883c-2fe50ef9afbf&groupId=10192